Condominio

Morosi «ignorati», attenzione agli errori formali

di Francesco Machina Grifeo

Nella procedura esecutiva immobiliare, il creditore deve depositare il titolo esecutivo in originale entro il termine fissato dal giudice. In caso contrario l'esclusione dal progetto di distribuzione è legittima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 25 maggio 2017 n. 13163.
Nel corso di una espropriazione immobiliare risalente al 1975 (!) pendente presso il Tribunale di Roma, la creditrice Unicredit ha contestato il diritto di M.P.S. di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita perché non aveva depositato i titoli di credito (77 assegni bancari insoluti e protestati) posti alla base dell'intervento nella procedura esecutiva. Assegnati nuovi termini, il creditore interveniente ha dapprima depositato delle semplici copie conformi e, poi, a fronte della nuova richiesta, ha prodotto le copie conformi dei decreti ingiuntivi del 1976, privi però della formula esecutiva, «affermando di averli avuti sulla base degli assegni in questione, senza però documentarlo». Il giudice dell'esecuzione li ha ritenuti sufficienti ma successivamente, a seguito di nuova opposizione, ha sospeso la procedura in attesa del giudizio merito. E il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione dell'attuale ricorrente, affermando che «solo nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi M.P.S. aveva potuto documentare la correlazione tra i decreti ingiuntivi ottenuti nel 1976 e gli assegni posti a base dell'intervento del 1975».
In tal modo, osserva la Suprema corte, il Tribunale ha però omesso di considerare il fatto «decisivo» che il giudice dell'esecuzione aveva assegnato un termine per depositare gli originali dei titoli esecutivi (assegni bancari), o quanto meno i decreti ingiuntivi. La produzione del titolo in originale, infatti, «deve di regola essere richiesta dal giudice dell'esecuzione almeno in sede di riparto» e il documento resta poi acquisito agli atti del processo. In mancanza il creditore intervenuto «avrebbe dovuto essere escluso dal progetto di distribuzione». Invece, affermando il diritto di M.P.S. di partecipare ugualmente alla distribuzione, il Tribunale si è discostato dal principio di diritto per cui «in tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato dal giudice dell'esecuzione».
Con l'ulteriore precisazione, prosegue la Cassazione, che devono essere prodotti «gli originali» e, dunque, «trattandosi di titoli giudiziali va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell'art. 488, comma 2, c.p.c., in quanto costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis». Il titolo in originale, conclude la decisione, «resta acquisito al fascicolo processuale», quanto meno nel momento in cui la procedura esecutiva si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute. Salva comunque la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) «laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva».

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