Parti comuni, la provvista può avvenire con assegno
Nell’ipotesi di intervento su parti comuni condominiali, ai fini della detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), l’ amministratore del condominio deve pagare gli importi contrattuali con bonifico bancario o postale, con l’indicazione del codice fiscale del condominio, della partita Iva dell’impresa esecutrice dei lavori, e con la causale di versamento ("detrazione del 50% lavori condominiali articolo 16-bis del Dpr 917/1986"). I singoli condòmini, invece, possono provvedere a pagare le spese al condominio con qualsiasi strumento, compreso l’assegno bancario.