L'esperto rispondeCondominio

Convocati l'usufruttuario e il nudo proprietario

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Sono il nudo proprietario dell'appartamento in cui risiedono i miei genitori (che hanno l'usufrutto). Il condominio ha cambiato amministratore, e quello nuovo non consegna più l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ai miei genitori, dicendo che è sufficiente l'invio al sottoscritto, il quale in realtà non ha ricevuto alcunché. Ma l'avviso non dev'essere inviato all'usufruttuario, se la discussione verte su affari che attengono all'ordinaria amministrazione (articolo 67 del Codice civile)? Se non è stato mai consegnato l'avviso di convocazione dell'assemblea (ordinaria e straordinaria), posso impugnare una delibera adottata in quell'occasione?

A norma dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’usufruttuario ha diritto di votare per le questioni concernenti l’ordinaria amministrazione e il semplice godimento di cose e servizi e, inoltre, nei casi di riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario, se questi si rifiuta di farle (articolo 1006 del Codice civile) o in caso di miglioramenti (articolo 985 del Codice civile) o addizioni (articolo 986) a spese dell'usufruttuario. Al di fuori di queste situazioni, voterà il nudo proprietario. Poiché non è sempre agevole distinguere le varie situazioni in capo a uno o all’altro, buona prassi vuole che l’amministratore invii l’avviso di convocazione a tutti e due.Il mancato invio dell’avviso di convocazione determina l’annullabilità della delibera, a patto che venga impugnata nel termine di trenta giorni, ex articolo 1137 del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©