Convocati l'usufruttuario e il nudo proprietario
A norma dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’usufruttuario ha diritto di votare per le questioni concernenti l’ordinaria amministrazione e il semplice godimento di cose e servizi e, inoltre, nei casi di riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario, se questi si rifiuta di farle (articolo 1006 del Codice civile) o in caso di miglioramenti (articolo 985 del Codice civile) o addizioni (articolo 986) a spese dell'usufruttuario. Al di fuori di queste situazioni, voterà il nudo proprietario. Poiché non è sempre agevole distinguere le varie situazioni in capo a uno o all’altro, buona prassi vuole che l’amministratore invii l’avviso di convocazione a tutti e due.Il mancato invio dell’avviso di convocazione determina l’annullabilità della delibera, a patto che venga impugnata nel termine di trenta giorni, ex articolo 1137 del Codice civile.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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