Condominio

I documenti contabili si consultano presso l’amministratore

di Valeria Sibilio

Quanto sono fondamentali accuratezza e precisione nelle motivazioni articolate in un ricorso contro una sentenza? A dare una risposta soddisfacente a tale quesito viene incontro il caso di una signora che, dopo aver visto accolto il proprio ricorso dal Tribunale in primo grado di giudizio, ha visto ribaltata la sentenza dalla Corte che ha accolto l'appello del condominio nei confronti del quale la ricorrente aveva presentato il proprio ricorso. Appello confermato dalla Cassazione con l’ordinanza 12579/2017 (relatore Antonio Scarpa).
Tutto nasce dalla trasmissione della copia dei preventivi e dei rendiconti che ogni amministratore è tenuto ad inviare ad ogni condomino almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione e di tenere per lo stesso periodo, a disposizione degli stessi, documenti e giustificativi di cassa. Se per il Tribunale era stata violata questa norma regolamentare, per la Corte d'appello questa disposizione era stata interpretata secondo la procedura usata nell'ultimo decennio da tutti gli amministratori succedutisi nel condominio, ovvero con la scelta di fissare, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, un giorno deputato a tale scopo, previo appuntamento con l'amministratore. Ritenendo questo fatto avvenuto, la Corte non ha tenuto conto - non avendo l'appellata riproposto espressamente tale questione - del fatto che la condomina avesse spedito, due giorni prima dell'assemblea, una raccomandata con cui chiedeva copia della documentazione.
Diversi motivi hanno giustificato, per la condomina, il proprio ricorso in Cassazione, basandosi sulla presunta violazione o falsa motivazione del regolamento condominiale, sulla mancata applicazione delle modalità stabilite dalla disciplina del Codice Civile in tema di obbligo di rendicontazione ed a un eccesso di potere da parte dell'amministratore nei criteri adottati per la ripartizione delle spese di esercizio e di riparazione dell'autoclave e dell'impianto di adduzione dell'acqua. Motivazioni che, per la Cassazione, sono risultati inammissibili e manifestamente infondati.
Per i giudici della Cassazione, accogliendo quanto eccepito dal controricorrente, non si comprende dal ricorso quale fosse il contenuto della deliberazione assembleare impugnata, non avendo, inoltre, indicato in quale fase processuale ed in quale fascicolo si trovi il documento che si presuma sia stato oggetto di un'erronea valutazione. Inoltre la presunta mancata discussione processuale sull'applicazione del regolamento condominiale non è risultata fondata, in quanto manca il “fatto storico”, ovvero il “come” e il “quando” tale fatto sia stato omesso. Per ciò che concerne la visione della contabilità, l'amministrazione aveva applicato la prassi rispettata nell'ultimo decennio e questo nel rispetto delle norme condominiali. Una prassi accettata in modo pacifico da tutti i condomini nei dieci anni precedenti. Per la Cassazione, la Corte d'Appello ha trovato logica l'interpretazione dell'Amministratore di predisporre una organizzazione che consenta ai condomini di accedere alle documentazioni senza che questo intralci o paralizzi l'attività della gestione condominiale. Infine la Cassazione ha ritenuto inammissibile la presunta violazione delle norme giuridiche nella sentenza della Corte d'Appello, in quanto non ha specificato in quale misura le richieste istruttorie avanzate dal condominio possano aver inciso sulla decisione della Corte stessa.
La Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso condannando la condomina al rimborso delle spese di giudizio al controricorrente.

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