Condominio

Distacco, limiti dal regolamento

di Anna Nicola

L’ordinanza della Cassazione n. 12580/2017 (relatore Antonio Scarpa) riprende in considerazione il tema del distacco dall’impianto di riscaldamento. La questione riguarda un regolamento condominiale che sancisce che il distacco sia possibile «purché per un intera stagione e con le opportune garanzie e importa l’obbligo di pagare la metà col contributo che il rinunciante avrebbe dovuto pagare se avesse usufruito del servizio».

La Corte di cassazione ha confermato la liceità della calusola (già affermata nei gradi di giudizio precedenti). E ha affermato che la clausola in questione potesse riguardare sia il distacco temporaneo, sia quello definitivo. Detta disposizione, per la Corte, non è impeditiva del distacco definitivo, ma comporta solo – per il rinunziante - il concorso delle spese come sancito dal regolamento. La Cassazione ha anche precisato che è «legittima la delibera d'assemblea che disponga (proprio come nel caso in esame), in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio di ripartizione dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati) tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica». In conclusione, per la Cassazione i condòmini sono liberi di regolare con apposita convenzione i loro rispettivi diritti e doveri in apposite clausole contrattuali del regolamento.

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