Condominio

Distacco possibile anche se vietato dal regolamento. E nessuna spesa a carico

di Valeria Sibilio

La recente riforma del condominio ha reso possibile il distacco di un inquilino dalla rete centralizzata del riscaldamento, una delle voci di spesa più consistenti del bilancio familiare. Una panacea, in tempi di crisi economica, che, talvolta, mette in luce una elevata conflittualità in ambito condominiale. Come ciò che è accaduto ad un inquilino che, attraverso una delibera condominiale, si è visto rigettare la propria richiesta di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Rigetto motivato per carenza di requisiti che lo legittimassero. Il condomino, rivolgendosi al Tribunale, vedeva legittimata la propria richiesta di distacco, ma non a quella relativa alla restituzione delle spese pagate. Ragion per cui non poteva esimersi dal partecipare alle spese relative alla conservazione ed uso dell'impianto centralizzato. Anche la Corte d'Appello confermava la sentenza gravata, escludendo che il condomino - pur rinunziando al servizio - potesse sottrarsi dalle spese di manutenzione, riparazione, consumo ed esercizio del riscaldamento. Per la Corte d'Appello, l'obbligo di contribuzione non si limitava alla sola ipotesi di spegnimento dei termosifoni del proprio appartamento, ma si estendeva al distacco della singola utenza. Ricorrendo in Cassazione (sentenza 11970/2017), il condomino vedeva soddisfatte le sue richieste. Gli ermellini, accertando che le condizioni per cui il distacco dell'appartamento dell'attore non comportava né maggior consumo, né squilibrio nel funzionamento dell'impianto centralizzato, trovavano legittimo l'esonero del ricorrente dalle spese di consumo. Questo in base alla riforma del condominio per la quale il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso è previsto che il rinunziante concorra al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. La Corte, inoltre, sentenziava che la rinuncia di un condomino all'uso centralizzato, sempre che quest'ultimo non ne fosse pregiudicato, non imponeva necessariamente l'autorizzazione e l'approvazione degli altri condomini. Inoltre escludeva che potessero esserci, a carico del condomino, altre spese oltre alle sole di conservazione dell'impianto stesso, in quanto, nel caso contrario, avrebbero precluso il principale ed auspicato beneficio che un condomino intende trarre dal distacco dall'impianto comune.

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