Condominio

Amministratore, per i rifiuti responsabilità limitata

di Raffaele Cusmai


L'ammistratore del condominio è responsabile dei rifiuti prodotti dai condomini ai sensi della Legge 125/2015?
Occorre anzitutto individuare in astratto quali possano essere, in materia di rifiuti in ambito condominiale, gli obblighi che a riguardo possono cadere in capo all'amministratore. Va anzitutto rilevato che questi è tenuto a ricevere e custodire i contenitori per la raccolta differenziata (ove distribuiti dall'Ente pubblico). Ciò perché quanto all'uso dei contenitori condominiali si applicano le disposizioni relative alla conservazione della cosa comune (1100 e 1139 c.c.), per le parti attinenti la responsabilità in solido tra i condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito.
L'amministratore dovrà altresì rendere adeguatamente edotti i condomini circa le norme la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo. L'amministratore è inoltre tenuto alla manutenzione dei contenitori assegnati, tenendo in considerazione il fatto che la sostituzione degli stessi sarà a carico del concessionario del servizio pubblico soltanto per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa grave, casi nei quali invece potrà essere richiesto il risarcimento del danno.
Si applicano inoltre, quanto alle violazioni connesse alla raccolta differenziata, gli artt. 6 della L. n. 689/1981 (in materia di solidarietà). La norma stabilisce che “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Dall'interpretazione di tale disposto può dedursi che non è possibile sanzionare un amministratore di condominio per i rifiuti prodotti dai condomini. Rispetto ad essi infatti, l'amministratore non assume una posizione di garanzia, direzione o controllo che lo obbligherebbe formalmente ad impedire l'evento. Rimane salva l'ipotesi che tale obbligazione non discenda da altri provvedimento (come accordi assunti con il Comune o deliberazioni dell'assemblea in tal senso).
CARPINETI - CUSMAI

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