Condominio

Le spese per il lastrico solare ricadono sui proprietari degli immobili sottostanti

di Giampaolo Piagnerelli

I due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d'aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del lastrico, alle quali pertanto, esso funge da copertura. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 11484/2017 (relatore Antonio Scarpa). La Corte ha così chiarito che non sarebbe corretto come, invece, affermato dai giudici di seconde cure far rientrare nei due terzi gli inquilini che ricadono in linea verticale sotto il lastrico senza seguire alcun criterio logico. Questo perché non è detto che effettuando questa proiezione i condomini siano al tempo stesso proprietari della porzione di tetto sottostante.
Bocciata la sentenza d'Appello. Si legge nell'ordinanza come l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi (ex articolo 1126 cc) non deriva dalla sola generica qualità di partecipante del condominio (come invece aveva stabilito la Corte d'appello di Milano) ma dall'essere concretamente proprietari di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico solare oggetto della riparazione. Una ripartizione generalizzata di per sé non è esclusa, ma occorre che ci sia un'espressa previsione in tal senso nel regolamento di condominio che sia adottata una convenzione espressa di deroga al criterio legale. Sarebbe impensabile, infatti, ritenere che il lastrico condominiale in quanto parte comune obblighi al versamento indistintamente tutti i condomini in funzione della loro quota millesimale di proprietà. Secondo la sentenza dei giudici di seconde cure poiché i lastrici solari “insistevano su porzione di immobile in seno alla quale si trovano anche parti di proprietà comune dell'intera Comunione (galleria pedonale, portico pedonale, portineria, atrio, piani interrati e altro) rappresentavano (indirettamente) la copertura non solo delle unità immobiliari site ai piani sottostanti e di proprietà esclusiva dei rispettivi comunisti, ma pure, appunto di tali parti comuni”.
Il punto della Cassazione. Una conclusione poco logica secondo la Cassazione secondo cui a pagare devono essere soltanto quei condomini che siano proprietari della parte su cui ricade il lastrico solare. La Corte ha così accolto il ricorso proposto da alcuni condomini, ha cassato la sentenza rinviandola ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

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