Condominio

Immobile consegnato in ritardo? Nessun risarcimento se la colpa è del Comune

di Marco Panzarella e Silvio Rezzonico

Se il costruttore, per colpe che non dipendono da lui, consegna un immobile in ritardo rispetto a quanto pattuito nel contratto con l'acquirente, quest'ultimo non ha diritto al risarcimento del danno. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3210/2017. Nel caso in esame, la società di costruzione è stata costretta a interrompere i lavori, a seguito di un'illegittima sospensione del permesso di costruire da parte del Comune. Un procedimento che, nonostante i reiterati sforzi della ditta di adeguarsi alle richieste della pubblica amministrazione, è sfociato nel definitivo annullamento del permesso a costruire, seguito da un ordine di sospensione e demolizione delle opere già realizzate, ritenute abusive. Il costruttore ha quindi proposto impugnazione dell'ordinanza comunale prima dinanzi al Tar e successivamente dinanzi al Consiglio di Stato, che ha definitivamente annullato l'ingiusto provvedimento comunale.
Motivando la propria decisione, il Tribunale di Milano ha precisato come, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1218 del Codice civile, al debitore è data la possibilità di liberarsi dall'obbligo di risarcimento del danno nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia imputabile a cause esterne, in questo caso al provvedimento comunale. Tanto più che nel caso in esame è stato provato che vi era stata un'illegittima “sproporzione della misura sanzionatoria in relazione all'abuso contestato”. Il Tribunale ha quindi stabilito che l'abuso contestato era in gran parte da attribuirsi alla “situazione di incertezza della normativa urbanistica del comune, che ha contribuito a causare l'incresciosa situazione di danno.

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