Quando la siepe del vicino è troppo alta
Va premesso che relativamente all'altezza delle siepi occorre verificare se regolamenti o usi locali prevedano a riguardo disposizioni specifiche. Ove non dispongano, l'art. 892 del codice civile prevede che le siepi vive non debbano avere un'altezza maggiore di due metri e mezzo. La norma prevede altresì che le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Per canale si intende sia quello naturale che quello artificiale. Prima di procedere al taglio è necessario ottenere il consenso del proprietario, ma le spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi ai limiti previsti dalla legge è a interamente a carico di quest'ultimo.
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