Condominio

Il gestore risponde degli schiamazzi

di Patrizia Maciocchi

Il parcheggio “dedicato” e il cartello per invitare i clienti della discoteca a non fare chiasso, non salvano il titolare del locale dalla condanna per il reato di disturbo al riposo delle persone, se non si attiva per rendere effettivi divieti e prescrizioni.

La Corte di cassazione (sentenza 22142) respinge il ricorso del gestore di un disco pub secondo il quale la condanna, per il reato previsto dall’articolo 659 comma 1 del Codice penale, era del tutto immeritata visto che aveva fatto quanto in suo potere per rendere più tranquilla la clientela.

A disturbare gli abitanti delle vie limitrofe erano stati i rumori, «che eccedevano le normali modalità di esercizio dell’attività intrinsecamente rumorosa», prodotti non solo dalle persone ma anche dalle loro vetture. I “vivaci” frequentatori del disco bar bevevano e alzavano la voce all’esterno del locale, oltre ad arrivare e ripartire sgommando o producendo con le auto «rumori fastidiosissimi».

Il proprietario dal canto suo riteneva di aver fatto del suo meglio predisponendo un parcheggio a poche centinaia di metri dal locale e mettendo un cartello con il divieto di schiamazzi. Ma in virtù della sua posizione di garanzia doveva fare di più, e i giudici spiegano cosa. Il titolare è incorso in un reato “omissivo” per non aver messo in atto una serie di misure tese a controllare l’esterno del locale: dal personale dedicato, alla somministrazione di bevande in recipienti non da asporto, dal ricorso alle forze di polizia all’esercizio dello ius excludendi. Anche il parcheggio, precisano i giudici, non serve se non si inducono i clienti ad usarlo. Misure che dovevano essere adottate soprattutto dopo le proteste dei residenti.

Né il ricorrente può bollare come una mera congettura l’affermazione dei giudici di merito, secondo i quali la regolamentazione del parcheggio avrebbe impedito i rumori molesti prodotti dai motori. Per la Cassazione il ragionamento della Corte d’Appello è in linea con i principi in materia di nesso causale: la mancata adozione di provvedimenti tesi a circoscrivere il volume di traffico ha certamente concorso a determinare l’insieme di eventi rumorosi.

E anche se i giudici ammettono che difficilmente si sarebbe potuta «impedire tout court ogni manifestazione disturbante», il gestore avrebbe almeno dimostrato di aver fatto il possibile. Per lui l’articolo 659 del codice penale scatta anche per le emissioni sonore, prodotte dall’eccessivo volume della musica suonata all’interno del disco pub.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©