Condominio

Il condominio paga per l’eternit caduto

di Giulio Benedetti

La prima vera normativa che abbia seriamente trattato della capacità di creare posizioni di garanzia (nella specie di controllo delle fonti di pericolo di amianto ) è stata emanata con il Dlgs 277/99. Il Dlgs 257/2006 recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 2003/18/CE sui rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. Queste norme, unitamente al Dlgs 81/2008, vietano di conservare all’interno del condominio materiale contenenti amianto.

La Corte di Cassazione (sentenza 6029/2017) ha rigettato il ricorso contro una sentenza che ha condannato i proprietari di un edificio al risarcimento del danno in favore di un Comune, corrispondente alla spesa per rimuovere il materiale di costruzione a base di amianto a seguito del distacco dall’edificio condominiale di numerose lastre di eternit che si erano riversate sulla pubblica strada.

La Corte ha condiviso il ragionamento del giudice di appello che, sulla base dell’istruttoria di primo grado, aveva stabilito che le lastre di eternit si fossero staccate dall’edificio condominiale non a causa di una tempesta di vento bensì per inadeguata copertura dell’edificio. Da tale assunto consegue la correttezza della sentenza impugnata la quale ha ritenuto provato il danno, consistente nell’occupazione della strada comunale e nella spesa necessaria per la loro rimozione, sulla base della determinazione del Comune e della fattura per la rimozione delle lastre.

La sentenza applica il principio “chi inquina paga” secondo quanto previsto dall’articolo 192 del Dlgs 152/2006 il quale, oltre a vietare l’abbandono di rifiuti sul suolo, statuisce che l’autore sia tenuto a procedere alla rimozione , all’avvio a recupero o allo smaltimento di rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

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