Condominio

I condizionatori non violano le distanze

di Donato Palombella


Gli split scatenano la lite
Il proprietario di un seminterrato contesta al proprietario della villetta antistante di aver installato, frontalmente alle finestre del proprio immobile, su apposite basi di cemento, i motori dell'impianto di condizionamento. Non riuscendo a trovare una soluzione bonaria, rompe gli indugi e cita in giudizio il dirimpettaio lamentando immissioni di rumori oltre la normale tollerabilità, violazione del decoro architettonico a causa delle tubature installate lungo i muri esterni, la violazione delle distanze legali nonché del regolamento di condominio. Il giudice, salomonicamente, ordina di "schermare" le unità esterne dei condizionatori con piante e fiori ornamentali. La decisione non soddisfa la parte che impugna la sentenza lamentando la lesione "del diritto di veduta, del decoro architettonico e delle distanze legali". Così la questione finisce dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo che, con la sentenza n. 269 del 15 febbraio 2017, ritiene che i condizionatori siano ormai divenuti necessari, se non indispensabili.

Violato il regolamento di condominio?
Secondo il proprietario del seminterrato, i motori dei condizionatori, posizionati all'esterno della villetta, violerebbero il regolamento di condominio che vieta ai condomini di apportare modifiche e innovazioni e di utilizzare gli spazi liberi a giardino. La creazione delle "barriere verdi" proposta dal giudice di primo grado, non avrebbe fatto altro che aggravare la situazione diminuendo ulteriormente l'area e la luce a discapito dei locali semiinterrati. Propone di spostare le "macchine" in alto, all'interno dei balconi del piano rialzato, o sotto la passerella di accesso dell'edificio. La soluzione non piace al giudice d'appello che, proprio richiamando il regolamento condominiale, sottolinea come questo vieti espressamente la realizzazione di gabbie, tettoie e divisori.

I condizionatori sono ormai indispensabili
La sentenza del giudice d'appello diventa particolarmente interessante nella parte in cui giustifica l'utilizzo dei condizionatori all'interno delle unità abitative ritenendole ormai dei servizi necessari se non addirittura indispensabili, all'interno di un appartamento moderno, con la conseguenza che sarebbe difficile pensare di impedirne l'utilizzo. Ma il punto non è (solo) questo. Il dirimpettaio dimostra, foto alla mano, che le apparecchiature sono amovibili, le loro dimensioni sono ridotte se paragonate all'ampiezza dell'area circostante, e risultano spostate rispetto alla veduta ortogonale dalle aperture, la cui distanza mediamente viene indicata dal consulente tecnico in un metro e settanta. In questa prospettiva il diritto di veduta non sembra precluso. Quanto allo "schermo" offerto dalla vegetazione, il giudice ritiene che esso non costituirebbe affatto un ulteriore limite alla proprietà, non potendo essere considerato come una barriera alla luce e all'aria.

Le distanze legali non risultano violate
La Corte d'appello affronta anche il delicato problema delle distanze legali. In primo luogo occorre partire dal presupposto che il regime condominiale può costituire un limitare alle norme codicistiche; in caso di conflitto, la normativa speciale in materia di condominio prevale sulla disciplina generale dettata dal codice civile in materia di distanze nelle costruzioni (Corte di Cassazione, Sez. II civ., sentenza n. 3094 dell' 11 febbraio 2014 ).
Ciò posto, non si può fare a meno di aprire una parentesi a proposito dell'ultimo tassello introdotto dalla Riforma Maria che ha dato vita al "regolamento edilizio tipo" con cui dobbiamo imparare a confrontarci. Il nuovo "regolamento" introducendo le "42 definizioni uniformi", considera la distanza (punto 30) come la "lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta". La distanza, quindi, dovrebbe essere misurata partendo dalla "sagoma". Secondo l'interpretazione offerta dal giudice d'appello, ai condizionatori non sarebbe applicabile il regime delle distanze legali di cui all'articolo 907 cod. civ. in quanto si tratterebbe di elementi precari, non allocati stabilmente sul muretto di appoggio. Detto in altri termini, volendo "allineare" la decisione con le nuove norme, si potrebbe affermare che i condizionatori non rientrano nel concetto di "sagoma" previsto dal "regolamento tipo". Nel caso in esame, poi, le distanze non sarebbero state violate in quanto gli apparecchi si troverebbero ad oltre un metro e mezzo di distanza ed in posizione laterale rispetto alla veduta diretta.

Tubi a un metro dal confine
L'articolo 889, comma 2, cod. civ., prescrive, "per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine." Secondo la Corte d'appello la norma può essere derogata quando, come nel caso in esame, il proprietario abbia la necessità di dotare il proprio immobile di un impianto di condizionamento indispensabile per la vivibilità degli ambienti domestici. Quanto al posizionamento dei singoli elementi dell'impianto, la soluzione adottata appare condivisibile anche perché la collocazione alternativa suggerita dal confinante non appare realizzabile anche perché il passaggio dei tubi, peraltro di scarsa visibilità, non è in grado di alterare l'estetica dell'edificio.

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