Obbligatorio comunicare la locazione all’amministratore
L'art. 1. comma 59, della legge 208/2015, art. 1, co. 59 (Legge di stabilità 2016), sostituendo l'art. 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha previsto che: «È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale». Ne consegue che, avvenuta la registrazione all'Agenzia delle Entrate, il proprietario ha l'obbligo di comunicare l'avvenuto affitto dell'appartamento all'amministratore di condominio, entro i successivi 60 giorni. L'amministratore di condominio aggiornerà il registro di anagrafe tributaria. In caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, l'amministratore ha il dovere di richiedere agli inadempienti le informazioni necessarie con lettera raccomandata, dovendo, in caso di omessa o incompleta risposta, acquisire altrimenti le informazioni necessarie presso i pubblici registri, addebitandone il costo ai responsabili.
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