L'esperto rispondeCondominio

Obbligatorio comunicare la locazione all’amministratore

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un chiarimento inerente alla tenuta e aggiornamento del registro di anagrafe condominiale. L'articolo 1130 del Codice civile (attribuzioni dell'amministratore) attribuisce all'amministrazione la tenuta del suddetto registro contenenti le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, e ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Premesso quanto sopra, chiedo: se uno dei proprietari affitta il suo appartamento, l'amministratore, oltre ai suddetti dati è tenuto ad acquisire copia del contratto di affitto o, come afferma il garante per la privacy per il contratto di compravendita, non è necessario acquisirlo?

L'art. 1. comma 59, della legge 208/2015, art. 1, co. 59 (Legge di stabilità 2016), sostituendo l'art. 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha previsto che: «È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale». Ne consegue che, avvenuta la registrazione all'Agenzia delle Entrate, il proprietario ha l'obbligo di comunicare l'avvenuto affitto dell'appartamento all'amministratore di condominio, entro i successivi 60 giorni. L'amministratore di condominio aggiornerà il registro di anagrafe tributaria. In caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, l'amministratore ha il dovere di richiedere agli inadempienti le informazioni necessarie con lettera raccomandata, dovendo, in caso di omessa o incompleta risposta, acquisire altrimenti le informazioni necessarie presso i pubblici registri, addebitandone il costo ai responsabili.

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