Condominio

Le spese per il ripristino strutturale del parapetto del balcone «aggettante»

di Raffaele Cusmai

Sporgendo dalla facciata dell'edificio i balconi aggettanti si devono ritenere alla stregua di un mero prolungamento dell'appartamento dal quale protendono. Come tali sono di proprietà esclusiva dei relativi titolari. Inoltre, poiché non svolgono neppure una funzione d'interesse condominiale, le spese per la manutenzione sono accollate per intero al proprietario. Peraltro, tenendo conto di quanto descritto riguardo all'incidenza del distacco strutturale lamentato sulla facciata dell'edificio, la distribuzione delle spese per i lavori di ricostruzione del parapetto risponde a un regime diverso. Gli elementi che incidono sulla facciata dell'edificio, infatti, anche per il solo fatto di essere costruiti con caratteristiche uniformi per l'intero edificio, hanno un'indiscutibile funzione estetica, accrescendo il pregio architettonico dello stabile. Sono pertanto “parti comuni” ai sensi dell'art. 1117 c.c.. La riparazione o ricostruzione ricade su tutti i condomini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno. Rimane salva la prova contraria da cui risulti che trattandosi di un edificio scevro da qualsiasi uniformità architettonica, o che si trova in uno stato di scadimento estetico tale da rendere irrilevante un intervento arbitrario del singolo proprietario. Ne conseguirà in tal caso, per le ragioni dette, l'esclusività della spettanza delle spese in capo al proprietario dell'appartamento dal quale il balcone protende.

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