Condominio

Contabilizzatori facoltativi quando non sono convenienti

di Raffaele Cusmai

Poiché l'art. 9 comma 5, lett. B, del Dlgs 102/2014 prescrive che l'obbligatorietà dell'istallazione soltanto nella misura in cui essa sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, in considerazione di quanto detto dal lettore nel caso particolare e in presenza di una positiva valutazione, riportata in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato (avendo riferimento, come da legge, alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459) dell'assenza della predetta efficienza in termini di costi e di sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, è consentita l'istallazione di contatori dell'acqua calda soltanto per i condòmini interessati potendosi per costoro ripartire le spese a consumo salvo altro legittimo criterio deliberato dall'assemblea.

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