Condominio

Paga il coniuge anche se fuori casa

di Valeria Sibilio

Ogni condominio è un microcosmo dove si intrecciano situazioni e vicende personali e personalissime. Al punto da coinvolgere coppie in separazione, una delle quali ha avviato un azione legale legata alla propria alcova domiciliare. E la Corte di cassazione (sentenza 9998/2017) ha dato ragione alla moglie assegnataria della casa anche sulle spese condominiali deliberate ante assegnazione: a pagare sarà il marito (proprietario unico ma non più residente).

Una delibera condominiale aveva predisposto, nel febbraio nel 2000, l’esecuzione di importanti lavori sull’edificio condominiale, luogo di residenza dei coniugi. Lavori per cui il marito aveva corrisposto la somma complessiva di circa 7.300 euro. Dopo qualche mese, esattamente nel dicembre dello stesso anno, la coppia otteneva la sentenza di separazione giudiziale nella quale il Tribunale affidava alla signora, oltre all’affidamento dei figli minori, anche la casa familiare, di proprietà esclusiva del marito. A fronte dell’evolversi della propria vicenda familiare, su istanza di quest’ultimo, il Tribunale ingiungeva alla ex-moglie il rimborso delle spese sostenute dal marito per l’esecuzione dei lavori condominiali, in ragione del diritto di abitazione esercitato dalla signora sull’immobile.

Il ricorso presentato dalla signora non trovava esito positivo presso il Tribunale di Roma, il quale lo rigettava lrilevando che, essendole stato attribuito in sede di separazione personale il diritto di abitazione sulla casa familiare del marito, gravassero su di lei anche le spese di custodia, manutenzione ed amministrazione del bene. Anche la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione.

Ma non finisce qui. La signora, rivolgendosi in Cassazione, presenta un ricorso basato anche sul fatto che il giudice di merito non avrebbe considerato che l’obbligo delle spese inerenti le opere di ristrutturazione gravano su colui che era il proprietario al momento della delibera condominiale. E ottiene ragione dalla Cassazione: la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell’anteriorità della delibera condominiale rispetto all’assegnazione della casa coniugale. Per cui sull’ex-marito grava l’obbligo del pagamento delle spese, ritenendo immotivate le richieste di rimborso nei confronti della ex-moglie. Tutto ciò, per la Corte, deriva dal fatto che il diritto di proprietà dipende dalla data di costituzione del diritto di abitazione.

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