Condominio

Conto corrente, serve sempre l’amministratore

di Paolo Accoti

Il conto corrente individuale per ogni condominio è un obbligo di legge dal 2013, a carico dell’amministratore (e non dell’assemblea) e sorge automaticamente con il conferimento del mandato. Non solo: il conto non può essere aperto autonomamente da alcuni condòmini e a “firma congiunta”, neppure con l’avallo dell’assemblea; così ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 8923/2017. L’assemblea, comunque, non può in ogni caso dispensare l'amministratore dall'obbligo di aprire il conto corrente condominiale, tanto più se si considera che l'apertura del conto corrente rientra tra le attribuzioni autonomamente conferite all'amministratore sulla base dell'articolo 1130 del Codice civile in quanto atto conservativo del patrimonio comune).

Peraltro, la norma che impone l’apertura del conto corrente condominiale, l’articolo 1129 del Codice civile, è stata espressamente dichiarata inderogabile dallo stesso legislatore con la formulazione dell’articolo 1138, il quale testualmente prevede che «le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137». Appare evidente, pertanto, che l’assemblea in nessun caso potrebbe derogare al preciso obbligo normativo, neppure nell’ipotesi dell’unanimità, figuriamoci a maggioranza.

Per inciso, l’eventuale delibera che autorizza la non apertura del conto corrente condominiale apparirebbe senz’altro nulla, in quanto ciò integra lesione del diritto di ciascun condominio alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile comprensibilità della gestione condominiale, limite inderogabile alle scelte discrezionali e gestionali degli organi di amministrazione e governo del condominio.

Qualora il condominio si trovasse momentaneamente senza amministratore, perché revocato ovvero dimesso, nondimeno, detta documentazione e, in particolare, l’accesso al conto corrente condominiale, anche diretto, presso l’istituto di credito nel quale è stato acceso, dovrebbe essere consentito dal precedente amministratore che, come è noto, rimane in carica in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo amministratore.

In mancanza, è senz’altro esperibile il ricorso all’autorità giudiziaria, con ricorso anche d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) al Tribunale competente per territorio, al fine di ottenere un ordine di esibizione a carico del precedente amministratore ovvero nei confronti dell’istituto di credito, presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente.

La Cassazione ha di recente affrontato il caso in cui l’assemblea hper tale conto corrente ha deliberato la firma congiunta solo di alcuni condòmini e, in particolare, solo di quelli presenti in assemblea. La Corte, con la sentenza n. 8923, pubblicata il 6 aprile scorso, ha rigettato il ricorso proposto da un condòminio contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva negato una tale possibilità.

Veniva infatti impugnata, tra le altre, la delibera con la quale l’assemblea aveva disposto l’apertura di un conto corrente bancario operante a firma congiunta dei soli condòmini presenti in assemblea. Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata in grado appello e, definitivamente, dalla Suprema Corte, dichiara nulla tale delibera ma anche quella successiva, nella parte in cui si imputano al condomino ricorrente le spese relative a detto conto corrente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©