La spazzatrice per pulire il tunnel dei box
Ai sensi dell'art. 1118 c.c., il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire, in misura proporzionale alla sua proprietà, alle spese per la conservazione delle cose comuni, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni validamente deliberate dalla maggioranza ex art. 1123. Esse, tenendo conto dell'applicabile art. 1105, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Pertanto – salva la sussistenza di particolari ragioni, non esplicitate nel quesito – il condomino contrario all'acquisto non può senza dubbio rifiutarsi di contribuire alle spese.
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