Condominio

Riforma, un'analisi critica - 3. Amministratore e accettazione dell’incarico

di Francesco Schena

Il secondo comma del nuovo articolo 1129 del codice civile, novellato dalla legge di riforma n. 220/2012, così recita: “Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, i locali ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.”
Il primo profilo di criticità riguarda il momento impositivo dell'obbligo di comunicazione, ovvero, l'atto dell'accettazione della nomina. Appare chiaro come il legislatore abbia preferito ancorare una tale previsione a quella che era, verosimilmente, la circostanza più frequente nel periodo che andava dagli anni 40 agli anni 80, quando poteva ancora materializzarsi l'ipotesi della scelta del nome dell'amministratore da parte dell'assemblea ancor prima di ricevere una candidatura.
L'accettazione dell'incarico, inoltre, lascia pensare anche ad un preciso momento di perfezionamento del contratto di mandato dato proprio dall'incontro inverso, in questo caso, dei consensi rispetto alla realtà. Infatti, ormai da qualche decennio, è prassi consolidata che sia l'amministratore a presentare in assemblea la propria candidatura con le relative condizioni economiche e non, e sul piano della formazione del contratto di mandato è l'assemblea ad accettare tali condizioni e quindi a perfezionare il rapporto, salvo il caso della proposta di modificazioni.
Per questi motivi l'ipotesi che l'amministratore comunichi i suoi dati all'accettazione dell'incarico risulta abbastanza improbabile e contraria alla casistica reale e più verosimile. Sarebbe stato più coerente prevedere la comunicazione all'atto della candidatura alla nomina, aderendo, così, alla realtà dei processi che portano, oggi, alla definizione del contratto di mandato.
Altro punto critico della norma oggi in esame, riguarda l'individuazione del destinatario della comunicazione dell'amministratore. Ora, appare evidente che in sede di candidatura o accettazione dell'incarico l'interlocutore naturale dell'amministratore siano l'assemblea o i singoli condòmini. Tuttavia, la norma prevede che “ogni interessato” – e non i soli condòmini – possa prendere visione dei registri di anagrafe condominiale e di quello dei verbali ed è lapalissiano che per farlo debba conoscere le informazioni previste dalla comunicazione. Ma sarà possibile per costoro accedere agli atti menzionati se non ricevono la comunicazione?
Quella che definisco una distonia della norma rispetto alla sua praticabilità, credo sia riconducibile ad una ulteriore volontà del legislatore che è stata quella di anticipare l'accesso all'anagrafe condominiale da parte della pubblica amministrazione al fine, evidentemente, di poter curare interessi pubblici come quelli riconducibili, ad esempio, al controllo dell'evasione fiscale o del rispetto delle norme urbanistiche.
Ma la domanda resta: a quale “ogni interessato” va trasmessa la comunicazxione da parte dell'amministratore?
Anche in questo caso siamo in presenza di una norma affetta da incrostazioni del passato e da una distrazione cronica del legislatore rispetto al tema del condominio che ha, per giunta, ulteriormente aggravato il pasticcio se pensiamo a come la mancata comunicazione sia anche motivo di revoca dell'amministratore pur sapendo, senza timore di smentita, che domandare la revoca dell'amministratore sia prerogativa del condòmino e giammai di “ogni interessato”.
Francesco Schena

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