Condominio

Entrare nel cortile altrui è violazione di domicilio

di Luana Tagliolini

Un disatteso provvedimento d’urgenza che ordini la rimozione delle tende non giustifica lo smontaggio delle stesse attraverso l’irruzione clandestina all’interno della corte privata. Rimuovere le tende altrui introducendosi in casa comporta la condanna per violazione di domicilio.

La Corte di cassazione (sentenza numero 13912/2017) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condominio avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva confermato la sua condanna per il delitto di violazione di domicilio per essersi introdotto, clandestinamente, nel cortile dell’abitazione di una condòmina. La stessa Corte aveva, inoltre, affermato la sussistenza della violenza sulle cose perché l’imputato aveva smontato le tende e le aveva appoggiate a terra, così mutando lo stato di fatto durante la sua illecita permanenza nelle pertinenze del domicilio.

Il condannato si era rivolto alla Cassazione sostenendo che i giudici di merito avevano sbagliato nel qualificare il fatto come violazione di domicilio, dato che era penetrato nel cortile dell’abitazione privata solo per smontare le tende («esercizio arbitrario» delle proprie ragioni», articolo 393 del Codice penale).

Ma per la Cassazione il ricorrente, introducendosi clandestinamente nelle pertinenze del domicilio della condòmina, non aveva compiuto «una condotta tutta sussumibile nell’ipotesi astratta prevista dall’articolo 393 Codice penale (l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose)» posto che il ricorrente aveva dovuto attendere che la condòmina fosse assente da casa in modo da potersi introdurre clandestinamente nel suo domicilio, «così realizzando un’ulteriore condotta rispetto al mero esercizio arbitrario del proprio diritto consistito nel distacco delle tende dal suo balcone» .

Per tali motivi il comportamento del condomino era stato inquadrato nel reato di «violazione di domicilio» (articolo 614 del Codice penale).

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