Condominio

L’amministratore non può essere anche «avvocato» del condominio

di Raffaele Cusmai


L'art. 1131, comma 1 e 2 prevede che nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Per quanto riguarda la legittimazione attiva, dunque l'amministratore può agire a tutela dell'interesse comune del condominio sia contro i terzi, sia contro gli stessi condomini. Diverso è a dirsi quanto alla rappresentanza tecnica processuale, la quale attribuisce al difensore (avvocato, commercialista iscritti nell'albo professionale, ecc.) il potere di rappresentare la parte “in giudizio”. Essa ha ad esempio ad oggetto il compimento o il ricevimento di quegli atti attraverso i quali si attua il diritto di difesa ed è per legge riservata al difensore ex art. 84 c.p.c.. Rimane salva la possibilità di attribuire la rappresentanza a stare in giudizio nelle ipotesi in cui la legge consente alla parte di prescindere dall'assistenza tecnica (es. giudizio davanti al Giudice di Pace nei limiti del valore della causa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, eccetera).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©