Condominio

L’autodromo rumoroso paga i danni al bed & breakfast

di Valeria Sibilio

Non sarà dimenticata la pronuncia del Tribunale di Firenze numero 721/2017, con il quale ha creato un precedente giurisprudenziale disponendo per la prima volta, nel nostro Paese, la condanna di un autodromo per immissioni rumorose . Di fatto, anticipando in parte la più restrittive norme sul rumore contenute nei decreti legislativi 41 e 42 (pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 aprile e in vigore dal 19), che riordinano le norme in materia di tutela dell’ambiente, in particolare sull’inquinamento acustico.

Nel caso in questione, a chiedere risarcimento sono stati i componenti di una famiglia residente in una villa adibita, anche a Bed & Breakfast, nelle vicinanze dell’autodromo.

Il Tribunale di Firenze, ha dapprima accertato il superamento delle soglie di tollerabilità delle immissioni acustiche verificatisi in concomitanza di alcuni degli eventi motoristici che si svolgono nell’impianto. In seguito, ha disposto la condanna della società, che gestisce l’autodromo, a indennizzare gli attori per la sofferenza subita a causa dei rumori.

Le esorbitanti pretese economiche avanzate, in sede di domanda giudiziale, dalla famiglia residente nel B&B non hanno però trovato completa attuazione. Il giudice, infatti, ha ridimensionato molto le pretese. Questo, in ragione di un’importante circostanza. Se da un lato gli attori hanno affermato di essere impossibilitati a svolgere in maniera serena le loro attività quotidiane, dall’altro è anche vero che la compromissione della normale qualità della vita deve essere contemperata con il vantaggio che agli stessi deriva dall’attività commerciale svolta attraverso il B&B.

L’alloggio, infatti, risulta notevolmente favorito dalla vicinanza dell’autodromo, che lo rende la sede preferita da molti appassionati di motori che decidono di recarsi in zona per assistere alle gare. La presenza di eventi motoristici è, oltretutto, uno degli aspetti presenti negli elementi pubblicitari promossi dagli attori, per la visibilità commerciale dello stesso B&B, come il proprio sito web. Inoltre, l’attività ha avuto origine in un periodo temporale posteriore a quello della costruzione dell’impianto, per cui i componenti la famiglia erano a conoscenza dell’attività motoristica che si sarebbe svolta nell’autodromo.

Il superamento del limite consentito dalla normativa delle immissioni acustiche ha portato alla decisione di corrispondere ai componenti della famiglia un equo indennizzo. Tuttavia, il Tribunale ha comunque affermato che «la giurisprudenza è unanime nel ritenere che un’immissione intollerabile, ma non illecita, faccia sorgere il diritto a un indennizzo, e ciò attraverso l’applicazione analogica della disciplina, caratterizzata da identica ratio, di altre fattispecie, in ragione della valorizzazione del nesso tra limitazione al contenuto del diritto e rispondenza dell’attività immissiva all’interesse generale».

Del resto, «l’indennizzo rappresenta una prestazione patrimoniale che vale a compensare un soggetto a seguito di un pregiudizio patito che, però, non consegue ad un illecito, con il diverso fine di equilibrare una situazione che solo potenzialmente rischierebbe di diventare ingiusta» .

A ciascun membro della famiglia spetta, quindi, un indennizzo annuo di 5mila euro per l’assordante rumore prodotto durante gli eventi motoristici che si svolgono, nel corso dell’anno, nell’autodromo in questione, oltre al pagamento delle spese legali, quantificate in 7mila euro.

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