Condominio

Condominio, la delibera non si «giudica»

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

L’autorità giudiziaria chiamata a esprimersi sulla validità di una delibera assembleare, impugnata da uno o più condomini, non può entrare nel merito della questione, ma soltanto limitarsi a riscontrarne la legittimità, ossia la conformità alle leggi o, se esistenti, al regolamento di condominio.

È quanto stabilito dal Tribunale di Milano con la sentenza 435 del 16 gennaio 2017 che, per l’ennesima volta, accende il dibattitto sull’eccesso di potere dell’assemblea condominiale e, in seconda battuta, sull’operato del sindacato di legittimità del giudice.

Nel caso in esame, tre condomini impugnano dinanzi al giudice tre delibere assembleari, chiedendone l’annullamento. Gli attori, in particolare, oltre a lamentare che le decisioni siano state prese da sei condomini, rappresentanti di 643 millesimi, anziché dall’unanimità dei condomini o, quantomeno, dai 2/3, denunciano un presunto vizio di eccesso di potere dei deliberati condominiali.

Riguardo al quorum, il Tribunale osserva come la delibera, riguardante una transazione non avente ad oggetto diritti reali dei condomini «...non è un atto di rilevanza straordinaria...e, di conseguenza, poteva essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio».

Per quanto riguarda, invece, l’eventuale eccesso di potere, per il Tribunale meneghino «...sulle delibere dell’assemblea di condominio edilizio, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che si estende anche al riguardo dell’eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d’essere. Anche in tale evenienza, il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell’assemblea (Cassazione 10199/2012; 14560/2004; 3938/1994 e 731/1988)». Di conseguenza «...poiché rientra tra i poteri dell’assemblea, quello di deliberare in ordine ad una transazione che attenga spese di interesse comune (Cassazione 7201/2016; 1234/2016e 821/2014), i deliberati in esame non sono sindacabili sotto il profilo della convenienza e della opportunità come, invece, le domande di parte attrice vorrebbero indurre a ritenere, con un apprezzamento di motivi che si appalesano esclusivamente come di merito e non di legittimità».

La motivazione del giudice milanese – pur in astratto condivisibile – deve essere chiarita alla stregua delle seguenti considerazioni: se è vero che la convenienza di una transazione non può essere oggetto di sindacato di merito, è altrettanto vero che il sindacato di legittimità consente comunque l’impugnazione.

Si pensi a una transazione che contiene un criterio di ripartizione delle spese difforme da quelli previsti dagli articoli 1123 e seguenti del Codice civile, o dal regolamento di condominio. E ancora, in termini generali, alla delibera assunta al di fuori delle attribuzioni dell’assemblea (articolo 1135 del Codice civile). Senza contare che, in alcuni casi, l’autorità giudiziaria si occupa anche del merito delle decisioni assembleari, come per esempio nei casi di conflitto di interesse tra condomini.

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