Condominio

Come gestire il «dopo voucher» in condominio

di Vincenzo Di Domenico

Sgombero cantine, pulizia autunnale del giardino, spalatura neve sono attività che, per il loro carattere occasionale, potevano essere pagate tramite voucher (a differenza del servizio di portineria, che invece ha caratteristiche tali per cui è sempre da annoverare tra i lavori di tipo subordinato). Ma quali forme alternative possono adottare i condomìni che fino ad oggi hanno adottato i voucher, i cui acquisto è bloccato dal 17 marzo e che comunque potranno essere usati solo sino a fine 2017?

Lavoro subordinato

La soluzione all’assenza dei voucher potrebbe essere il contratto di lavoro a chiamata, che vanta una particolarità simile ai buoni: consente di chiamare e retribuire il lavoratore solo per i giorni e negli orari in cui è necessaria la sua prestazione. Ci sono dei vincoli, però: l’età del lavoratore, che deve avere meno di 24 anni oppure più di 55 anni e la durata della prestazione, che non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il datore deve inoltre ricordarsi di comunicare l’inizio di ogni prestazione all’Ispettorato del Lavoro.

Oppure, se si è sicuri di garantire al lavoratore un certo numero di ore lavorate alla settimana, esiste il part-time con clausole di flessibilità ed elasticità, che permette di modificare l’articolazione oraria a seconda della necessità del condominio: i costi aumentano rispetto al contratto a chiamata, perché va garantito un limite di compenso, ma c’è la possibilità di accedere alle eventuali agevolazioni per le assunzioni.

Lavoro autonomo

Tra i contratti di lavoro autonomo che si possono prendere in considerazione in alternativa al voucher ci sono il contratto d’opera (con un singolo soggetto) e l’appalto (con una azienda). Riguardo ai costi: un appalto genuino dovrebbe avere un costo superiore rispetto all’assunzione diretta, perché al costo medio orario di circa 14,79 euro del personale dipendente da impresa di pulizia (come da tariffario pubblicato dal ministero del Lavoro), andrà sommato il compenso dovuto dal condominio all’azienda per la fornitura e gestione del servizio.

Da ultimo, esiste la formula della collaborazione occasionale, che prevede prestazioni non superiori ai 30 giorni e nei limiti di 5000 euro di compenso annuo. Al compenso andrà applicata una ritenuta d’acconto del 20%.

Voucher ancora da usare

Sino al 31 dicembre 2017, il ministero del Lavoro ha chiarito che per i voucher ancora in circolazione si applicano le disposizioni in materia di lavoro accessorio oggetto di abrogazione.

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