Condominio

L’appartamento «a cavallo» di due condomìni fa parte di entrambi

di Valeria Sibilio

L’appartamento che si estende su due edifici condominiali diversi (in parte con un terrazzo) partecipa, in proprozione, alle spese di ambedue i condomìni. Lo precisa la Cassazione con la sentenza sentenza 7605/2017, pubblicata ieri (relatore Antonio Scarpa). Una vicenda che vede come protagonista la proprietaria di un appartamento che si estende planimetricamente su due condomìni: i solai di calpestìo di una porzione dell'unità immobiliare della signora costituiscono infatti la copertura del sottostante fabbricato appartenente a diverso condominio.
In primo grado il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16000/2009, aveva accettato il ricorso della signora, volto all'accertamento che ella non possedesse alcun immobile all'interno di uno dei due condomìni (convenuto in giudizio) e che fosse, dunque, estranea alle spese. In seguito al controricorso del condominio, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 6 ottobre 2015, n.5514, aveva riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda proposta dalla signora, accertando che una porzione del suo appartamento fosse compresa nell'edificio del condominio controricorrente per un estensione di mq 148,26 di area coperta e di mq 42,81 di area scoperta.
La signora, perciò, aveva proposto ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., non avendo la Corte d’Appello dato rilievo né al fatto che al suo appartamento non si accede dal condominio, né alla mancanza di comunanza di servizi, impianti e locali comuni, né al contenuto dell'atto di acquisto.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che, essendo tanto il ricorso principale che il ricorso incidentale manifestamente infondati, ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo 375, comma 1, numero 5, del Codice civile e perciò non occorra rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, agli effetti dell'art. 380-bis, comma 3, del Codice di procedura civile. La Cassazione ha ritenuto fondato il ragionamento della Corte d'Appello di Roma che, sulla scorta delle risultanze della Ctu, ha affermato che l'appartamento sia “parte integrante” di entrambi i condomìni, per cui ha ritenuto infondato il motivo del ricorso principale. È, tuttavia, del tutto infondato l'unico motivo di ricorso incidentale. Inoltre, la Corte d'Appello di Roma ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico delle parti la metà ciascuno delle spese di Ctu. Nella vigenza della formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la scelta di compensare le spese processuali rimane riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità soltanto quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, ipotesi nella specie certamente non sussistente.
La Cassazione, con la sentenza 7605/2017, ha quindi rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando per la metà tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, e ha condannato la ricorrente a rimborsare al controricorrente la residua frazione delle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del Dpr 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 228 /2012, la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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