L'esperto rispondeCondominio

Gli ostacoli all’assemblea in videoconferenza

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

È legalmente valida la partecipazione a un'assemblea condominiale via call conference, Skipe o vivavoce? Tale modalità dev'essere approvata dai condòmini prima della convocazione?

La videoconferenza consiste in un metodo di partecipazione all'assemblea attraverso il quale si consentono il collegamento e la comunicazione tra più persone che si trovano nello stesso tempo in luoghi diversi. L’ipotesi è stata esaminata in materia di assemblea di società di capitali, e si è ritenuto che occorra una norma statutaria volta ad assicurare il rispetto dei principi base del cosiddetto metodo assembleare, cioè che regoli il funzionamento dell'assemblea, rispettando i diritti dei soci.In materia di condominio, l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’avviso di convocazione dell’adunanza debba contenere anche l’indicazione del luogo, che sembra pertanto essere unico; appare, quindi, difficile che i partecipanti all’assemblea possano trovarsi in più luoghi differenti. Posto ciò, si può auspicare un intervento legislativo che precisi le regole cui attenersi per un’assemblea in videoconferenza. Si potrebbe forse ipotizzare una clausola di regolamento condominiale contrattuale, o una convenzione fra tutti i condòmini, in cui siano dettate precise modalità di rispetto del metodo assembleare; tuttavia, potrebbe essere d’ostacolo il fatto che l'articolo 66 citato non sarebbe derogabile neppure dal regolamento, ex articolo 72 delle stesse disposizioni di attuazione del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©