Condominio

Più delibere per una spesa, la maggioranza non cambia

di Luana Tagliolini

Se si deliberano, in più assemblee, spese per lavori straordinari, il quoum deliberativo deve essere quello che la legge prevede per ciascun tipo di spesa, qualora una delibera non si manifesti come attuativa di una precedente. Un conto, insomma, è deliberare una spesa e in altra assemblea approvare il relativo bilancio e il piano di riparto, altro è deliberare più spese (per lo stesso intervento) in diverse assemblee, ognuna delle quali deve considerarsi come delibera di spesa a se. Nella fattispecie alcuni condòmini avevano impugnato due delibere riguardanti un intervento manutentivo straordinario per il rifacimento del tetto. Dopo le schermaglie delle Corti di merito, la Cassazione (sentenza 1653/2017) disponeva l’annullamento delle delibere impugnate.

La Corte ha sostenuto, infatti, che dall’analisi della prima delibera (nella quale si approvava «la spesa per finire le opere» e il «piano di pagamento dei costi complessivi») e di quella successiva - alla prima collegata - pure impugnata (nella quale si decideva in merito all’approvazione del bilancio consuntivo dei medesimi lavori) era possibile affermare che non si era in presenza di una mera delibera attuativa di precedenti delibere, ma di vera e propria approvazione di proposta di spesa straordinaria per ingenti lavori. Si trattava, cioè, di specifiche delibere di spesa inerenti ai lavori che dovevano ambedue essere approvate – data la tipologia e straordinarietà dei lavori – con la maggioranza di 500 milesimi, quorum che, invece, non risultava dai verbali.

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