Condominio

Le volontà testamentarie superano il diritto alla proprietà comune

di Silvia Marzialetti

Finisce in Cassazione (sentenza 5337/2017, relatore Antonio Scarpa) la lite decennale tra tre fratelli e tre sorelle pugliesi scatenata dal testamento del padre, che aveva lasciato come ultima volontà la richiesta di consentire ai figli maschi il diritto di accedere al terrazzo condominiale, con la bizzarra motivazione di “prendere il sole e sciorinare i panni”.
Nonostante il lastrico solare sia per natura oggetto di proprietà comune tra i diversi proprietari, la Cassazione non ha dubbi: prevale il favor testamenti. Il principio sancito dall'articolo 1117 del Codice civile viene meno, infatti, a meno che non risulti il contrario, “in modo chiaro e univoco”.
Il testamento diventa pertanto il principale veicolo di deroga alla proprietà comune, una sorta di faro nei casi di vertenze relative a immobili che abbiano subito trasformazioni legate alla ereditarietà.
Come già puntualizzato dalla giurisprudenza con una vecchia sentenza del 1969 (la numero 2328), “per escludere la presunzione di proprietà comune, è sufficiente che dal testamento emergano elementi tali da farlo considerare in contrasto con l'esistenza di tale diritto”. Inoltre, nel caso di clausole che si prestino a più interpretazioni, si preferisce sempre quella che risulti più calzante con l'immediata esecutività della volontà del defunto.
In linea con quanto già stabilito dalla Corte di appello, i giudici della Suprema Corte annullano, pertanto, l'esistenza di un diritto di condominio al terrazzo, in nome della volontà del defunto, proprio perché nel testamento era stata specificata la riserva esclusiva ai figli maschi di accedere al terrazzo, specificazione che sarebbe stata del tutto superflua se il terrazzo fosse stato da ascrivere tra i beni comuni come normalmente avviene.

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