Condominio

L’installazione sicura degli impianti termici nel condominio

di Giulio Benedetti

La normativa tecnologica relativa all'installazione è resa assai rilevante dalla normativa europea rappresentata dalla direttiva 2012/27/CE (sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/CE), recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi 4.7.2012 n. 104 e 18.7.2016 n. 141 che, in sintesi, impongono l'adeguamento degli impianti di riscaldamento degli edifici ai sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore. Inoltre nell'ambito della normativa penale di sicurezza sul lavoro la stessa Corte di Cassazione ( Sez. Quarta Penale, sent. n. 52511 ud. 13 – 05- 2016, dep. il 12 –12-2016) che l'omessa installazione di un impianto di sicurezza antincendio costituisce uno degli elementi che rappresentano la condotta omissiva tipica del reato di omicidio colposo plurimo contestato al datore di lavoro ed ai dirigenti dell'impresa al cui interno è avvenuto l'infortunio. Per di più la sentenza afferma i seguenti principi:
1 - “L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla , senza che occorra che sia anche specificamente conseguito .”
2 - “mentre in relazione alla contestazione di cui all'art. 437 c.p., risultava isolato uno specifico comportamento quello della omessa realizzazione dell'impianto automatico di rivelazione e di spegnimento , costituente misura di prevenzione secondaria , atta a segnalare e contenere l'incendio una volta verificatosi , i reati di incendio colposo e di omicidio colposo erano invece fondati su una serie imponente di omissioni cautelari di prevenzione primaria , in quanto finalizzate alla realizzazione , in via preventiva, di condizioni di lavoro sicure tali da evitare i verificarsi dello stesso evento , evidenziando pertanto il diverso rilievo causale delle diverse omissioni nell'ambito delle distinte ipotesi di reato “.
Nel caso in cui l'installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole UNI - CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio , incorre nella sanzione prevista dalla legge 6/12/1971 n. 1083 che all'art. 5 punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro103 a euro 2065 i trasgressori degli articoli 1 e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme denominate UNI - CIG). L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso similare devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Il combinato disposto degli articoli 2,3,5 puniscono con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 200.000 a quattro milioni :
- i realizzatori, gli installatori , gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:
- non siano realizzate attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1;
- siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo;
- non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI - CIG.
La norma sanzionatrice consiste in una contravvenzione per la cui realizzazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesta indifferentemente la condotta colposa o dolosa (art. 42 c.p.) . Tale particolarità risiede nel fatto che la contravvenzione consiste nella difesa avanzata dei beni primari che appaiono più direttamente tutelati dalla categoria del delitto che prevede il dolo quale elemento soggettivo necessario per la sua configurazione. Vale a dire che nelle contravvenzioni l'elemento oggettivo consiste nella realizzazione di condotte non particolarmente gravi le quali , però, appaiono prodromiche di reati ben più gravi. Nel caso di specie è sufficiente rilevare che la mancata osservanza delle norme UNI - CIG nella realizzazione di un impianto di riscaldamento alimentato a gas combustibile , oltre a configurare appunto la fattispecie contravvenzione , assume particolare rilievo anticipatorio e causale del ben più grave evento consistente nella morte dell'utente, elemento oggettivo che realizza l'imputazione di omicidio colposo. Pertanto proprio al fine di allargare lo spettro inibente del reato contravvenzionale , il legislatore per la realizzazione dello stesso, oltre a prevedere ovviamente una condotta tipica , non restringe ad un elemento soggettivo esclusivo e tipico la sfera di azione dell'agente modello.
Il reato non appare rientrare nei reati propri poiché il dettato della legge non riguarda esclusivamente il solo operato dei realizzatori, installatori , manutentori, verificatori degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico, ma riguarda anche gli utenti , attesa la riferibilità anche a loro delle norme UNI - CIG in quanto:
- la legge 1083/1971 (che all'art. 5. nei riguardi dei trasgressori usa il termine “chiunque”) e le norme UNI - CIG non escludono la riferibilità agli utenti della trascuratezza delle norme specifiche per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza;
- gli utenti possono avere realizzato in proprio detti impianti contravvenendo le norme UNI - CIG che , di norma, riservano alle case costruttrici ed a tecnici qualificati una determinata tipologia di interventi operativi , di installazione e di manutenzione;
- il rispetto delle norme UNI - CIG (richiamate dall'art. 3 della legge 1083/1971) relative alla progettazione, installazione, manutenzione degli impianti a gas assumono il carattere di precetto generale, penalmente sanzionato nei confronti di tutti i cittadini che in tale materia debbono attenersi alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana , bene primario e tutelato dall'art. 32 della Costituzione;
- l'insieme delle norme della legge 6/12/1971 n. 1083 avvera per il cittadino il precetto generale in materia di sicurezza che in caso di violazione pone le basi del suo concorso causale nell'evento dannoso ai sensi dell'art. 40 c.p. per cui: “ non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

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