L'esperto rispondeCondominio

Il regolamento vale anche per i nuovi proprietari

Matteo Rezzonico

La domanda

Il fatto che un regolamento sia assembleare, e non contrattuale, fa sì che un nuovo acquirente possa non rispettarlo? Anche se è dimostrato che ne era a conoscenza in quanto a lui inviato in una mail?

Anche il “nuovo” acquirente/condomino è tenuto al rispetto del regolamento condominiale “assembleare” (cioè approvato dall’assemblea), che però – come noto – non può contenere limitazioni ai diritti soggettivi dei singoli condòmini e deve essere approvato nel rispetto degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile, in materia di ripartizione delle spese, oltre che delle norme indicate dal quarto comma dell’articolo 1138.L’obbligo di rispettare il regolamento “assembleare” sussiste anche nell’ipotesi in cui il regolamento di condominio non sia stato trascritto nel registro indicato dall’articolo 1138 e dell’articolo 1129 del Codice, nella formulazione antecedente la novella di riforma del condominio (legge 220 del 2012). In tema, si veda Cassazione 26 gennaio 1998, numero 714, secondo cui “la trascrizione prevista dall’articolo 1138, comma 3, del Codice civile del regolamento di condominio nel registro (peraltro non istituito) di cui all’articolo 1129 (nel testo anteriore alla novella di Riforma del condominio, ndr) integra un mero errore di pubblicità dichiarativa, la cui inosservanza non comporta la nullità o l’inefficacia del regolamento approvato dall’assemblea dei condòmini”.Si tenga anche presente che il novellato articolo 1130, comma 1, numero 7, del Codice civile, (vigente dal 18 giugno 2013), prevede l’allegazione del regolamento al registro dei verbali delle assemblee, a cura dell’amministratore di condominio.Pur non richiedendolo il quesito, evidenziamo invece che il regolamento condominiale contrattuale - che può, tra l’altro, derogare a talune disposizioni codicistiche, (per esempio in materia di ripartizione delle spese) e limitare i diritti soggettivi dei condòmini – per essere opponibile ai “nuovi” acquirenti/condòmini deve essere trascritto in Conservatoria dei registri immobiliari, a norma dell’articolo 2643 del Codice civile.

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