Antifurto: l'illuminazione tra le voci detraibili
La risposta è affermativa. La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, circolari 57/E e 121/E del 1998), si applica anche in relazione alle opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per fruire della detrazione basta pagare le fatture con bonifico bancario o postale e indicare in dichiarazione dei redditi gli estremi catastali del fabbricato. Come precisato nella circolare 13/E del 2001, per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Tra agli interventi agevolati rintrano, ad esempio, i seguenti: rafforzamento, sostituzione od installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. L’elenco non è esaustivo quindi vi possono rientrare anche il sistema di illuminazione che, illuminandosi, in caso di anomalie può contribuire a prevenire atti illeciti. Per quanto attiene all'abilitazione urbanistica dell’intervento, occorre verificare quanto prevede il regolamento edilizio comunale. In genere si tratta di interventi che non necessitano di Cila. Nel caso in cui la normativa (regolamento edilizio comunale) non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve comunque predisporre e conservare (senza inviarla all’agenzia delle Entrate, ma esibendola a richiesta dell’amministrazione), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
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