Condominio

Al condominio che vince la causa spetta il rimborso dell’Iva sulla parcella del legale

di Francesco Machina Grifeo

Anche l'Iva sul compenso del professionista rientra tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare. E ciò anche se la parte risultata vincitrice possa poi portarla in detrazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2017 n. 4674, accogliendo il ricorso incidentale di un Condominio meneghino. La Corte di appello di Milano infatti, aveva escluso il rimborso Iva dalle spese liquidate in favore del Condominio, perché «ritenuto “soggetto IVA”».
La vicenda partiva dall'impugnazione, da parte di un condomino, di una delibera condominiale di ratifica ex post dell'operato dell'amministratore che aveva stipulato un contratto di custodia per il periodo feriale. Sia il Tribunale che la Corte territoriale avevano bocciato la domanda. Nel ricorso in Cassazione il condomino ha sostenuto, tra l'altro, che la delibera era invalida perché non riportava l'indicazione dei favorevoli e dei contrari. Sul punto i giudici di legittimità hanno chiarito che la doglianza non ha fondamento «perché la Corte di appello ha esaurientemente spiegato che il verbale assembleare, per essere valido, non deve riportare elenchi distinti e formali, ma solo consentire di stabilire con sicurezza il voto espresso».
Il ricorrente inoltre si doleva della mancata nomina di uno dei tre Consiglieri del condominio. Ma anche questa censura è stata bocciata dalla Cassazione in quanto il giudice di merito ha ritenuto che l'organismo condominiale ha solo funzioni consultive. «Ne consegue – si legge nella sentenza - che la mancata nomina di uno dei tre consiglieri non reagisce sulla validità di quanto deliberato in assemblea, non essendo motivo di annullamento».
Quanto invece all'inserimento della delibera nella voce «varie ed eventuali», il ricorrente ha lamentato che se fosse stato al corrente della trattazione di quello specifico argomento avrebbe potuto assentarsi. Per i giudici di legittimità però è decisivo il fatto che lui stesso l'ha comunque approvata. Infine, anche la tesi per cui «l'approvazione successiva dell'operato dell'amministratore esiga sempre e in ogni caso l'unanimità» (che qui era mancata) è così «singolare e priva di supporti e riferimenti normativi e giurisprudenziali» da risultare comunque infondata.
Tornando al ricorso incidentale del Condominio, la Cassazione ribadisce che «tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio». Mentre «l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente». Si tratta, infatti, di una questione «rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)».
Pertanto, non essendo necessari altri accertamenti di merito, la Cassazione ha stabilito che «al Condominio resistente spetta l'iva sulle spese liquidate».

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