Condominio

Tutto il condominio paga i danni per la caduta nel vano ascensore

di Patrizia Maciocchi

Il condominio è responsabile per le lesioni gravissime riportate dalla bambina che cade nel vano dell’ascensore. Non solo: per il mancato adeguamento alla disciplina regolamentare rispondono anche i condomini che abitano in scale diverse da qualla in cui è collocato l’ascensore e che dispongono di un impianto autonomo. La Corte di cassazione, con la sentenza 4436, depositata ieri, respinge il ricorso dei condòmini contro la condanna a pagare i danni alla ragazza, diventata maggiorenne nel corso della causa e intervenuta nel giudizio. La Corte d’appello aveva parzialmente rivisto il verdetto di primo grado, con il quale il Tribunale aveva affermato la responsabilità del condominio, rappresentato dall’amministratore, in “concorrenza” con la società che aveva installato l’ascensore, condannando al tempo stesso la Società di assicurazioni alla manleva nei confronti dell’impresa.

Una sentenza rivista dai giudici di seconda istanza che affermano la responsabilità esclusiva del condominio, dichiarando anche inammissibile, per mancanza di titolarità, l’opposizione di una parte dei condòmini che si erano costituiti in giudizio come terzi (articolo 404 del Codice di procedura civile).

Secondo i ricorrenti alla base del verdetto contestato c’era un errore di fondo: la Corte d’appello non aveva considerato la natura parziale del condominio. Lo stabile era, infatti, composto da quattro scale, ciscuna indipendente rispetto alle altre e fornita di un proprio autonomo ascensore. L’esistenza di un condominio parziale dava dunque ai singoli condòmini il diritto di opporsi alla sentenza e di esercitare un’azione diretta all’accertamento in proprio favore delle condizioni per la ripartizione delle spese (articolo 1123 del codice civile, secondo e terzo comma). Per i ricorrenti i soli condòmini tenuti a pagare per le inadempienze riscontrate erano solo quelli della scala D): gli unici responsabili per i danni causati alla bambina con la caduta.

Non si poteva negare la natura parziale del condominio vista l’assenza di collegamento tra le quattro scale dotate di ingresso indipendente. Per finire, i condomini delle scale A, B, e C contestavano alla Corte d’Appello anche la dichiarazione di inammissibilità della loro opposizione come terzi e negavano che l’amministratore potesse validamente rappresentarli. La Cassazione respinge il ricorso.

I condòmini - sottolinea la Suprema corte - mirano a vedere accertata, in sede di legittimità, la natura parziale del condominio e la non appartenenza alla comunione della scala D) dove si trova l’ascensore il cui mancato adeguamento, alla disciplina prevista dal regolamento, è stato la causa dell’incidente addebitabile al condominio. Una richiesta che non tiene conto della considerazione dirimente della Cassazione.

Il condominio parziale è, infatti, una situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti di gestione interna alla collettività condominiale, ma non incide affatto sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all’amministratore.

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