Condominio

La nuova norma Uni 10801/98 per gli amministratori non è «regola dell’arte»

di Giulio Benedetti


Si è chiusa la discussione pubblica ed è in fase di definitiva approvazione la revisione della norma UNI 10801/98 relativa alla formazione ed ai requisiti minimi e la qualificazione professionale dell'amministratore condominiale . La norma recepisce la legge n.220/2012, di riforma del condominio, il DPR n. 151/2011 , sulla normativa antincendio, il d.lgs. n. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il D.P.R. n. 462/2001 sulla verifica periodica degli impianti elettrici.
Si rileva una differenza concettuale tra regole dell'arte e le norme tecniche con differenti conseguenze giuridiche . I due concetti trovano una netta distinzione nella legge n. 317 del 21/6/1986 , attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche che definisce:
- PRODOTTO : i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli ;
- SPECIFICA TECNICA : una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto , quali i livelli di qualità o di utilizzazione , la sicurezza, le dimensioni , nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita , la terminologia , i simboli , le prove ed i metodi di prova , l'imballaggio , la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità ;
- NORMA : una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione , la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle categorie : norme internazionali , norme europee , norme nazionali . Sono norme internazionali europee o nazionali , le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale , da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione ;
- REGOLA TECNICA : una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti , comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano , indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito , la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso , nonché le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione , la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9 , comma 6.
Gli stessi concetti sono stati richiamati dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/6/1998 (pubblicata su GUCE L 207/37 del 21/7/1998) che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
La peculiare importanza delle regola tecnica è stabilita :
- dall'articolo 9 , comma primo, della legge 317/1986 per cui le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Tale previsione trova il suo fondamento (esplicato dall'articolo 9 , comma secondo , della legge 317/1986) dalla necessità che entro tale termine la norma sia oggetto di un parere circostanziato della Commissione ovvero di un'osservazione da parte di uno Stato membro della Comunità in quanto la regola potrebbe creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni e in tali casi la sua entrata in vigore è differita di sei mesi.
Da quanto fin qui premesso è chiaro che l'equiparazione tra regola dell'arte e norma tecnica non è corretta in quanto tali istituti , oltre ad avere origini normative differenti , sono differenziati dal carattere obbligatorio della prima e da quello facoltativo della seconda. Invero la legislazione dell'Unione europea privilegia come fonte primaria la regola tecnica la cui violazione comporta l'incommerciabilità del bene all'interno del territorio dell'Unione europea in quanto il prodotto non corrispondente alla stessa è definito insicuro e comunque non corrispondente ai principi di costruzione che ne legittimino la libera circolazione europea. La norma tecnica è di rango inferiore non soltanto per la relativa facilità di emanazione allorquando è emanata da un organismo nazionale di normalizzazione , ma anche perché, in quanto espressione dello sviluppo tecnologico, il legislatore europeo non ha voluto che la ricerca e la scienza fossero vincolati da complessi normativi inderogabili e , in realtà, facilmente ed ineluttabilmente superabili dal progresso scientifico. Pertanto il legislatore in relazione alle norme tecniche ha adottato “un diritto leggero” che non solo non ne prevede un carattere obbligatorio ed inderogabile, ma non distingue tra l'origine nazionale o “unionistico” della medesima . Ne consegue che di fronte ad una norma tecnica chiunque ne abbia interesse può sempre cimentarsi, sempre che vi riesca, a provare l'esistenza un progetto tecnologico alternativo e dotato di un grado equivalente , se non superiore , di scientificità e di protezione degli interessi fondamentali sostenuti dalla norma tecnica preesistente . Tale prova non sempre è agevole ed obiettivamente è spesso ardua poiché , da un lato la nuova norma deve essere recepita almeno da un organismo nazionale di normalizzazione , dall'altro le norme tecniche esistenti, finchè non sono superate da nuove, sono dotate di una presunzione di legittimità e solitamente di un fondamento scientifico , ma detta prova comunque costituisce il fondamento del progresso scientifico secondo il metodo empirico del “provare e riprovare” di Galileo Galilei. Invece la regola tecnica è dotata di una valenza obbligatoria per la commercializzazione dei beni all'interno dell'Unione europea che presenta caratteristiche di inderogabilità e , pertanto, di prova legale di conformità la cui violazione comporta la nullità del contratto di vendita, secondo quanto previsto dall'articolo 1418 , comma primo, del codice civile, per contrarietà a norme imperative.

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