L'esperto rispondeCondominio

I paletti all'eliminazione del «centralizzato»

Silvio Rezzonico

La domanda

A causa della vetustà dell'impianto con le relative condutture, l'assemblea - con il voto di 17 condòmini su 18 - vorrebbe dismettere l'impianto centralizzato, perché è antieconomico e anche perché risultiamo morosi sul pagamento delle quote del gas, a causa di due condòmini che non pagano quanto da loro dovuto.Chiedo se è possibile che un solo condomino, il quale, peraltro, affitta il suo appartamento a studenti, blocchi la delibera per la dismissione dell'impianto centralizzato.

Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311, che all’articolo 7, comma 1-bis (successivamente modificato dall’articolo 27, comma 22, della legge 23 luglio 2009, n. 99), ha riformulato l’originario articolo 26, comma 2, della legge 10/1991, in questi termini: «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli interventi in assemblea». In tale contesto, le decisioni dell’assemblea in tema di dismissione dell’impianto centralizzato possono essere adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali, rappresentate dagli intervenuti in assemblea.Occorre tuttavia tener presente che - per l’articolo 4, comma 9, del Dpr 59/2009 - «in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25».

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