Condominio

Servizio idrico, illecita l’ingiunzione della società privata

di Domenico Cigna

I Comuni, sempre più spesso, si consorziano e organizzano il servizio idrico costituendo società di diritto privato. Queste divengono perciò i fornitori e gli interlocutori dei condomìni per tutti i servizi legati all’acqua potabile. E, in questi tempi di diffuse difficoltà economiche, non è raro il contenzioso per mancati pagamenti delle bollette.

Un caso recentemente affrontato dal Tribunale di Milano e deciso con la sentenza n.12235 del 2016 è emblematico e particolarmente significativo. Una Srl controllata da una holding in forma di Spa aveva emesso nei confronti di un condominio un’ingiunzione per bollette non pagate avvalendosi della cosiddetta “ingiunzione fiscale”, ossia di quel procedimento previsto dal Rd 39/1910 che consente agli enti pubblici di intimare ai loro debitori il pagamento di tributi senza ricorrere al procedimento ordinario di ingiunzione. Si tratta, in sostanza, di un atto amministrativo complesso che opera come accertamento del credito ma cumula anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.

L’opposizione del condominio è stata accolta e il decreto illegittimato, accertando un credito restitutorio a favore del condominio. Secondo il Tribunale l’illegittimità del decreto deriva dal fatto che la società che gestisce il servizio idrico si era avvalsa della procedura di “ingiunzione fiscale” senza averne il potere.

Afferma il Tribunale che il disposto del Rd 696/1910 può essere utilizzato solo dallo «Stato, alcuni Fondi ed Enti Territoriali, o da altri enti pubblici, successivamente istituiti, indicati in leggi speciali con esclusione delle società, anche quelle a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica». Nel caso concreto, la società in questione non risultava espressamente autorizzata da una successiva legge speciale. Prosegue il Tribunale notando come anche «le società miste, aventi capitale sociale integralmente pubblico e incaricate in via esclusiva di gestire il servizio pubblico, sono soggetti distinti dallo Stato e dagli Enti Pubblici e sono prive del potere di autoaccertamento dei tributi e non possono giovarsi del procedimento di “ingiunzione tributaria”».

Quanto ai corrispettivi richiesti dalla società gestrice del servizio idrico, il Tribunale ha osservato che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. Spetta perciò al soggetto esercente dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante (principio già affermato dalla sentenza della Cassazione 14042/2013). Nel caso concreto, i servizi di depurazione non erano stati prestati e pertanto il Tribunale ha condannato al società alla restituzione di tutto quanto versato a tale titolo negli ultimi dieci anni. In sostanza, gli importi richiesti da un esercente il servizio idrico sono dovuti se in quanto i singoli servizi (come depurazione e servizi di fognatura) siano stati effettivamente resi.

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