Condominio

Precompilata, meglio il rinvio

di Francesco Schena

Scade il 28 febbraio 2017 il termine per l'invio della precompilata da parte degli Amministratori di condominio relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni e ammissibili al beneficio della detrazione fiscale del 50% e 65% riferiti all'anno 2016.
Secondo il decreto del 01 dicembre 2016 del MEF, quest'onere spetta all'Amministratore in carica al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello della dichiarazione e solo il 19 gennaio 2017 è stato rilasciata la versione test prima e quella 1.0.0 dopo del software di compilazione. I canali telematici, invece, sono stati attivati solo il 31 gennaio 2017.
Nonostante le risposte dell'Entrate in occasione di Telefisco, restano alcuni dubbi e il software non si presta ad una rapida compilazione, anzi.
Il dubbio parzialmente chiarito si riferisce principalmente al caso di beneficiario della detrazione non condòmino. Il software, infatti, anche in tali casi richiede l'inserimento del codice fiscale e questo dato potrebbe non essere rapidamente nella disponibilità dell'Amministratore con la conseguente impossibilità di procedere al completamento della compilazione. Il codice fiscale del beneficiario “non condominio” è comunque necessario per far sì che tutte le informazioni convoglino poi nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata. E' evidente, pertanto, come l'assenza del codice fiscale impedisca sia di completare la compilazione sia di raggiungere le finalità volute dal legislatore.
Altro dubbio riguarda le situazioni particolare del negozio, ufficio, impresa, studio professionale o società che, ove scelta, esclude l'abbinamento della spesa ad un codice fiscale: resta da capire se queste valutazioni devono riferirsi alle sole destinazioni catastali delle singole unità immobiliari o avere considerazione del fatto che siano beni strumentali o meno del proprietario. Infatti, un condòmino persona fisica potrebbe avere la proprietà di un locale commerciale ma non in via strumentale. Questo stesso condòmino potrebbe pagare imposte ai fini irpef ma con la spunta della situazione particolare non vedrebbe più nella precompilata i suoi dati sulle detrazioni.
Il software, poi, presenta molti limiti in termini di velocità: essendo necessario indicare gli importi per singola unità immobiliare, nel caso di medesimo proprietario occorre ripetere tutte le volte il codice fiscale. In un edificio fatto da 60 appartamenti, 60 box e 60 cantine, oltre agli eventuali locali commerciali, occorre effettuare più di 180 inserimenti, con tutto il tempo che questo comporta. Nel caso di più interventi di recupero o riqualificazione da inserire, poi, il software non consente di recuperare agevolmente l'elenco delle unità immobiliari, con la conseguente necessità di ripetere nuovamente i medesimi dati per unità/beneficiario. Per non parlare, poi, dei casi di comunione dove sarà anche necessario moltiplicare gli inserimenti in base alle rispettive quote di beneficio.
Se a tutto questo aggiungiamo come in molti casi il registro di anagrafe condominiale di molti edifici risulti ancora incompleto per i più disparati motivi, è facile comprendere come adempiere questo nuovo obbligo nel termine del 28 febbraio 2017 sia davvero difficile se non improponibile.
Mai come ora, dunque, è auspicabile una proroga dell'obbligatorietà al 2018 ed una rivisitazione del software di compilazione in una versione più smart e tesa a diminuire i tempi di compilazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©