L'esperto rispondeCondominio

Per il rinnovo dell'arredo nella sala comune decide l'amministratore

di Raffaele Cusmai

La domanda

Il Consiglio di condominio ha deciso di rinnovare gli arredi vetusti della sala comune, come stabilito dal regolamento di condominio. I Consiglieri possono procedere alla sostituzione degli arredi senza il parere dell'assemblea di condominio e la relativa delibera ma semplicemente avvisando i condòmini?

Il "Consiglio di condomnio", non essendo un organo previsto dal regolamento di condominio, non ha alcun potere e non può farsi promotore di alcun intervento per il quale sia richiesta la deliberazione dell'organo assembleare o la decisione autonoma dell'amministratore. Nel caso in esame trova applicazione l'articolo 1130 codice civile, in base al quale l'amministratore deve curare l'osservanza del regolamento condominiale ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni. A ben vedere, il principale compito dell'amministratore è proprio quello di provvedere alla manutenzione ordinaria delle parti comuni; per questa attività non occorre alcuna autorizzazione assembleare.
Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, l'amministratore potrà, anzi dovrà, procedere con i lavori di arredo e potrà farlo con la stipula (valida per tutti i condomini, in virtù del meccanismo della rappresentanza) dei contratti necessari a garantire la corretta manutenzione ordinaria di quella che, come la sala condominiale, è da considerarsi parte comune. Occorre aggiungere che stante la presunta e descritta vetustà degli arredi, l'amministratore omettendo la sostituzione degli stessi possa rispondere dei danni che potrebbero derivare a i condòmini o a terzi (Cass. n. 25251/2008).
Dunque, l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria non richiede, la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei condomini. Si tratta, infatti, di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle specifiche delibere dell'assemblea. Tuttavia, le spese dovranno essere approvate dall'assemblea in sede di consuntivo per poi procedere alla ripartizione definitiva tra i condòmini. L'approvazione dello stato di stato di ripartizione legittima l'amministratore ad agire contro i condòmini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico. Se da un lato l'amministratore eroga le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio, dall'altro infatti egli è tenuto, ex art. 1130 n. 3 c.c., a riscuotere i "contributi" occorrenti per la gestione del condominio. La riscossione trova il suo fondamento nel preventivo e nello stato di ripartizione approvato dall'assemblea.
Sarebbe opportuno che l'amministratore, prima di procedere con le attività sopra descritte, richieda ai soggetti fornitori un preventivo di spesa e lo comunichi a tutti i condòmini.

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