Condominio

L’opposizione al decreto ingiuntivo va fatta sull’esistenza del debito e non sulla delibera

di Paolo Accoti

Risulta principio assolutamente pacifico quello per cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, il giudice dell'opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento, ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale, la validità o meno della delibera fondante l'ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua perdurante efficacia.
Tanto è vero che, solo in caso di sospensione della delibera e, pertanto, di sopravvenuta inefficacia della stessa, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dovrà a sua volta sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare.
Infatti, in assenza di sospensione cautelare della delibera, tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l'impugnazione della delibera assembleare posta a supporto dell'ingiunzione non sussiste alcun rapporto di connessione, continenza o pregiudizialità necessaria, tali da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 295 Cpc.
A tal proposito, con la sentenza n. 22452, pubblicata in data 3 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito come «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma può validamente contestare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare. Tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (da ultimo Cass. 6436 del 2014)».
Tale principio, come di recente affermato dalla medesima Corte (Cass. 305/2016), trova un'unica eccezione, quando la delibera sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla, e non solo annullabile.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Supremo Collegio, il condomino ricorrente eccepiva l'omessa convocazione dello stesso alla riunione assembleare vizio che, tuttavia, poteva al più portare all'annullamento della delibera assunta, ma non anche alla sua nullità e, conseguentemente, un tale vizio non poteva essere dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
La stessa, nel ritenere la mera annullabilità della delibera in caso di omessa convocazione dell'avente diritto, ricorda il dettato delle Sezione Unite per cui: «le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» (Cass. Sez. Un. 4806/2005).
Importante conseguenza di ciò è che le delibere annullabili devono essere impugnate nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma II c.c., mentre, quelle nulle, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo, salvo quello decennale previsto dall'art. 2946 Cc.
Nel caso di specie, quindi, il ricorso deve essere rigettato sulla scorta della preclusione, per il giudice dell'opposizione, a conoscere dei vizi che comportino la mera annullabilità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Viceversa, quando la delibera è affetta dal più grave vizio della nullità vige il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9641/2006 e, sostanzialmente confermato in motivazione dalle sentenze n. 23688/2014 e n. 1439/2014, secondo cui, ben può il giudice rilevare di ufficio la nullità quando si controverta in ordine all'applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (Cass. 305/2016).
In tal senso, salvo qualche sporadica decisione di segno contrario, si è attesta anche la giurisprudenza di merito.
A tal proposito, è stato stabilito come «la cognizione del giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretta alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione avendo riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che la domanda creditoria deve essere accolta quando venga accertato che i fatti costitutivi della sua pretesa, fatta valere in sede monitoria, pur se insussistenti al momento della sua proposizione del ricorso per ingiunzione o dell'emissione del provvedimento monitorio, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione» (Trib. Taranto, 08/08/2016) e tanto perché <<in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ex art. 63 disp.att.c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima>> (Trib. Larino, 14/04/2016), salvo, come detto, non venga in rilevo la radicale nullità della delibera che, risultando elemento costitutivo della domanda, può essere valutato incidentalmente, anche d'ufficio, dal giudice dell'opposizione.

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