Condominio

Stop alle istanze di mediazione generiche nell’impugnazione delle delibere

di Rosario Dolce

Per impugnare una delibera assembleare occorre, preliminarmente, esperire il tentativo di mediazione. Nel formulare l'istanza è bene precisare tutte le ragioni che costituiscono motivo di contestazione. Il rischio potrebbe essere quello per cui, in caso di esito negativo, il condòmino possa essere ritenuto decaduto, nella successiva sede giudiziale, dal diritto di formulare motivi non enucleati nell'istanza di mediazione.
A dire basta alle istanze di mediazione generiche è il Tribunale di Milano con la Sentenza pubblicata in data 02 dicembre 2016 (giudice relatore Giacomo Rota).
Il fatto
Il signor Tizio, sulla premessa di essere condomino del Supercondominio Beta, ha impugnato la delibera dell'assemblea nella parte in cui la predetta statuizione disponeva l'approvazione dei consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013.
Il Supercondominio Beta ha contestato le doglianze espresse da parte attrice, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza del medesimo condòmino dal diritto di impugnazione del deliberato, stante l'asserito spirare del termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 codice civile.
La sentenza. Il Tribunale di Milano ha esaminato la vicenda e, per quanto è dato rilevare in questa sede, ha ritenuto opportuno soffermarsi sulle regole che disciplinano il procedimento di media-conciliazione. Orbene, entriamo nel dettaglio dei due punti affrontati.
Con riferimento alla sospensione del termine di impugnazione. Il decidente ha, intanto, disatteso l'eccezione fatta valere dalla difesa del Supercondominio Beta, riguardante il tema dell'improcedibilità dell'impugnazione della delibera per l'intervenuta decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni ex articolo 1137 codice civile.
Il giudice meneghino ha, in punto, precisato che il predetto termine decadenziale risulta “sospeso” (non “interrotto”) dalla notifica dell'invito a partecipare al procedimento di mediazione, rassegnato dall'organismo su impulso del condòmino. In caso di esito infruttuoso del procedimento, difatti, siffatto termine ricomincia poi a decorrere nuovamente, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del decreto legislativo n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale conclusivo del procedimento presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
L'orientamento appena espresso contraddice un precedente (Tribunale Palermo 4951/2015), secondo il quale l'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 non richiamando l'articolo 2943 Codice civile importerebbe che il termine a disposizione del condomino possa essere bloccato una volta sola ed è escluso che la mera presentazione dell'istanza faccia scattare la sospensione.
Il contenuto dell'istanza in vista del processo
Il Giudice meneghino va oltre alla questione temporale esaminata e valuta anche un aspetto spesso trascurato: ovverosia quello relativo alla precisazione dei motivi di impugnazione già in sede di istanza di mediazione.
Nella fattispecie trattata dal decidente - è bene rilevare - il Supercondominio aveva eccepito che uno dei motivi di gravame spiegati nell'atto di citazione non era stato menzionato in sede di mediazione e chiedeva, pertanto, che fosse respinto (in particolare, trattavasi della censura dei rendiconti contabili sulla scorta del mancato adeguamento ai criteri formali dettati dagli articoli 1130 e 1130 bis codice civile).
La mancata produzione dell'istanza di mediazione agli atti del processo in uno all'omesso riscontro dell'eccezione, da parte del condòmino, ha poi spinto il giudicante a ritenere tale eccezione rilevante e, pertanto, meritevole di accoglimento. Il tribunale ha così dichiarato decaduto l'attore dal diritto di poter impugnare la deliberazione in questione per i motivi non segnalati in sede di mediazione. E segnatamente: in applicazione del principio di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. e in assenza di prova contraria desumibile dal vaglio del modello di presentazione della domanda di mediazione che non risulta allegato agli atti di causa, devesi pronunciare il rigetto della domanda attorea in parte qua per decadenza dal termine ad impugnare previsto dalle legge.
Conclusione
Con questa sentenza il Tribunale di Milano sembra aver messo fine alle meditazioni giuridiche in tema di impugnazione delle delibere assembleari, precisando che l'istanza di mediazione, dal punto di vista temporale, sospende il termine di gravame e ne riconsente l'automatico rinnovo dalla data di deposito del verbale presso l'organismo di mediazione; mentre, dal punto di vista oggettivo, cadenza il contenuto dell'eventuale e/o futuro oggetto del giudizio.

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