Se viene meno la fiducia nell'amministratore
Si ritiene che la circostanza che l’amministratore abbia partecipato come delegato in assemblea non integri una ipotesi di “colpa grave”. Tuttavia, considerando che il rapporto che si instaura tra amministratore e condominio è regolato dalle norme sul mandato, il fatto che l’amministratore abbia partecipato come delegato (quando, invece, doveva essere a conoscenza dell’articolo 67, comma 5, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo il quale «all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea»), potrebbe comportare una perdita di fiducia nei confronti dell’operato dello stesso.Si tenga presente che l’articolo 1129, comma 11, del Codice civile prevede che «la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea».Comunque, la delega conferita all'amministratore è illegittima e la delibera votata anche dall'amministratore/delegato è da considerare annullabile. Conseguentemente, le relative deliberazioni dovranno essere impugnate nei termini previsti dall’articolo 1137 del Codice civile. Nel caso illustrato, tuttavia, i condòmini (presenti all’assemblea) che avessero intenzione di impugnare il verbale, e volessero far decorrere i termini dei 30 giorni dalla ricezione dello stesso e non dalla partecipazione all’assemblea, devono dimostrare (prova assai ardua) che, durante tutta l’assemblea, erano rimasti completamente all’oscuro del fatto che l’amministratore di condominio fosse portatore di deleghe.
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