Condominio

Antincendio, l’«esiguità» della violazione si valuta caso per caso

di Giulio Benedetti

Le compagnie assicurative, al momento di sottoscrivere la polizza globale antinfortuni e di responsabilità civile, richiedono agli amministratori dei condomìni il certificato antincendio. Questo, secondo il Dlgs 139/2006, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione antincendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio in determinati locali. Sono anche previste misure per prevenire incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. Questi provvedimenti vanno inserite nel documento di valutazione dei rischi.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12188/2016, ha trattato il caso di un soggetto che , in qualità di titolare di un serbatoio di gas liquido , aveva omesso di richiedere il prescritto certificato di prevenzione incendi e di segnalare l’inizio dell’attività. La Corte ha dichiarato la sussistenza della contravvenzione prevista dagli articoli 16 e 20 del Dlgs 139/2006 a causa della piena disponibilità del serbatoio e del gas liquido in esso depositato «da cui deriva l’obbligo di osservanza delle norme di esercizio e dei divieti , limiti e misure di sicurezza antincendio contemplati dalla legislazione vigente. Ne consegue, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, punita anche a titolo di colpa, l’insussistenza (...) del vizio di motivazione denunciati dal ricorrente, essendo stata correttamente ravvisata la responsabilità del ricorrente quale destinatario delle prescrizioni antincendio e rimanendo , di conseguenza, irrilevante la mancata consegna delle documentazione necessaria dal fornitore». La Cassazione ha quindi annullato (con rinvio al Tribunale) la sentenza di condanna perché sia valutata l’esclusione della punibilità, ai sensi dell’articolo 131 -bis del Codice penale, essendo stava accertata dal Tribunale l’incensuratezza del ricorrente ed il suo positivo comportamento successivo. La Cassazione ha affermato che l’articolo 131 -bis si riferisce anche ai reati di pericolo , senza distinguere tra pericolo astratto o pericolo concreto , «sicché non si pone un problema di inoffensività del fatto ma di irrilevanza dello stesso. La esiguità del danno o (come nel caso di specie) del pericolo va valutata sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili , dai quali ricavare la minima entità delle conseguenza o del pericolo e, dunque, la loro irrilevanza in sede penale».

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