Condominio

Amministratori e formazione: attenzione a cosa c’è da fare

di Eugenio A. Correale

Da quasi tre anni gli amministratori si trovano a dover fare i conti con obblighi formativi ai quali non erano abituati e che, pur non essendo eccessivamente complessi, esigono alcuni chiarimenti.
La prima regola da ricordare concerne appunto la parola “corsi”: per adempiere agli obblighi formativi non basta impegnarsi in un determinato numero di ore ( 72 per il corso iniziale e 15 per i corsi di aggiornamento), ma è necessario iscriversi ad un vero e proprio corso, che abbia un responsabile scientifico, dei formatori ed un programma, tutti quanti perfettamente corrispondenti a quanto prescritto dal decreto ministeriale n. 140/2014.
L'osservazione è certamente banale, ma le conseguenze che ne derivano meritano di essere ricordate.
Ad esempio, chi abbia frequentato sessanta ore di un corso non può passare ad altro corso e pretendere di sostenere l'esame finale aggiungendo dodici ore: la frequenza deve essere riferita allo stesso corso ed al medesimo programma scientifico.
Tale presupposto può determinare difficoltà, sia all'organizzatore che ai corsisti, ma deve essere valutato favorevolmente.
I corsi devono avere una coerenza di percorso formativo e quindi è possibile recuperare un'assenza o affrontare una seconda volta un esame non superato, ma occorre garantire che la formazione sia effettiva e che il professionista riceva un reale arricchimento culturale.
Ovviamente, non si deve neppure eccedere in formalismi e le regole dettate dal ministero devono essere esaminate secondo il loro reale contenuto.
Ad esempio, appare utile rilevare che il decreto ministeriale non prevede neppure una frequenza minima di 72 ore (o di 15 ore), ma solo la durata minima del corso.
In numerose situazioni analoghe, riferite anche a professioni ordinistiche, è stata ritenuta accettabile l'assenza al 10% delle lezioni e che simmetriche considerazioni possono svolgersi a proposito del rispetto degli orari di arrivo e di uscita.
In realtà, tali questioni vengono risolte dai regolamenti interni che ciascun organizzatore disegna: alcuni organizzatori si danno regole molto precise e che deve scegliere a quale corso iscriversi farà bene a verificare il regolamento ed a valutarne la serietà.
Ben più importanti sono gli accenni alla possibilità di lezioni da seguire in forma telematica; tali esperienze si stanno diffondendo e si dimostrano positive.
Le lezioni telematiche consentono l'agevole recupero di eventuali assenze e permettono di risentire a piacimento le lezioni e magari di ripercorrerne i passi più ostici, venendo incontro agli aspiranti amministratori che per la prima volta entrano in contatto particolarmente ostica.
Chi sceglie questa opzione dovrebbe comunque essere controllato, poiché le moderne piattaforme consentono di controllare se il corsista segue personalmente e con attenzione, proponendogli delle domande con cadenze casuali e permettendo di procedere oltre soltanto se la risposta del corsista sia stata soddisfacente.
Sul punto, si può portare l'esempio della associazione milanese di amministratori di condominio (Anaci) che ha messo a disposizione dei corsisti una serie di interventi sui punti più difficili del programma di aggiornamento ed ha avuto buon seguito.
Sono opportuni alcuni cenni sull'organizzatore dei corsi, dei quali il decreto ministeriale non si occupa, talché purtroppo attualmente non esiste alcuna selezione.
Si pone il problema di determinare come possa fare il singolo condomino ad appurare che l'amministratore che intenda proporre all'assemblea disponga dei requisiti di legge.
Ovviamente, l'interessato si rivolgerà all'aspirante amministratore e potrà chiedere le varie dimostrazioni, per il possesso dei diritti civili (con il relativo certificato), la mancanza di condanne o di iscrizioni nel registro dei protesti (anche in questo caso vi sono appositi certificati) per il possesso dei titoli di studio e per il corretto espletamento delle attività formative (diploma e attestazioni degli enti organizzatori, con la firma del responsabile scientifico).
Strada più semplice è indicata dalla legge n. 4 del 2013, sulle professioni non organizzate in ordine o collegi: l'articolo sette di quella normativa consente al legale rappresentante delle associazioni di appartenenza di rilasciare appositi attestati che diano conto del possesso dei requisiti professionali e quindi, nel caso degli amministratori, anche dei requisiti per la nomina da parte dei condominii, oltre che dell'esistenza di una polizza per la responsabilità professionale.
Le associazioni degli amministratori già si occupavano dei corsi di formazione ed hanno proseguito la loro attività, aggiungendo ai tradizionali corsi iniziali destinati ai neofiti i corsi di aggiornamento per amministratori già in attività.
Come si è detto, tali associazioni non godono di alcuna esclusiva poiché la legge si è occupata soltanto del responsabile scientifico e dei formatori, dei quali ha prescritto il profilo professionale e culturale.
Il loro intervento, un tempo esclusivo, può risultare ancora oggi prezioso per garantire la trasparenza e il possesso dei requisiti.

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