Condominio

I nuovi impianti nel sottotetto causano un cambio di destinazione d’uso

di Luana Tagliolini

La realizzazione di opere all'interno di un'unità immobiliare, come la predisposizione di impianti tecnologici, può costituire una modifica di destinazione d'uso rilevante ai sensi del nuovo DPR 380/2001.
Nella fattispecie, sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione penale (sentenza 24 novembre 2016, n. 49840), la modifica di destinazione d'uso riguardava un sottotetto all'interno del quale erano stati predisposti impianti tecnologici sottotraccia.
Il ricorrente (proprietario-committente dei lavori) aveva realizzato, in totale difformità dalla concessione edilizia, in luogo dei previsti locali di sgombero cui erano destinati i sottotetto, due ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale, prive dell'altezza minima richiesta per l'abitabilità, indipendenti rispetto alle sottostanti unità abitative ed accessibili tramite scala esterna e con aperture finestrate, non previste in progetto, che avevano determinato le modifiche dei prospetti.
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b) del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) per aver realizzato, in totale difformità dalla concessione edilizia, due unità immobiliari con destinazione residenziale prive dell'altezza prevista per l'abitabilità.
La Corte, conformandosi alle due precedenti pronunce, richiama l'articolo 31, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 il quale considera opere in totale difformità dal permesso di costruire ‹‹oltre quelle consistenti in aumenti di volumetria o altre rilevanti modificazioni della struttura esterna dell'immobile, anche quelle dalla cui esecuzione, all'interno di un fabbricato, derivi la modificazione di parte dell'edificio, allorché tale modificazione abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull'assetto del territorio, aumentando il cosiddetto “carico urbanistico”), quale, ad esempio, la modificazione della destinazione d'uso di parte dell'immobile rispetto a quanto assentito con il provvedimento autorizzatorio››.
Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato che gli impianti realizzati (idraulico, elettrico, fognario) all'interno delle parti del fabbricato destinate ad uso non abitativo erano inequivocabilmente dimostrativi della diversa destinazione in corso di realizzazione, non consentita dal permesso di costruire e ‹‹certamente idonea ad incidere sul carico urbanistico››.
Per i giudici di legittimità la modifica di destinazione d'uso rilevante ai fini edilizi può aversi anche mediante la realizzazione di sole opere interne, quali appunto la predisposizione degli impianti tecnologici.
Inoltre, il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire non presuppone necessariamente il completamento dell'opera allorché la difformità risulti palese durante l'esecuzione dei lavori, sicché, nella fattispecie, il reato era già sussistente con l'installazione dei soli impianti, non occorrendo certamente il completamento degli interventi abusivi per configurarlo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©