La sopraelevazione deve essere sicura
Il condomino ha diritto di sapere se la sopraelevazione nell’attico di proprietà esclusiva di altro condomino sia conforme alla normativa antisismica, non foss’altro che per la tutela della statica dell’edificio condominiale disciplinata dall’articolo 1127 del Codice civile e dall’articolo 1120, ultimo comma, secondo cui “sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”. In questo senso, la Cassazione, n. 23256/2016, ha puntualizzato che le norme antisismiche devono essere considerate parte integrante dell’articolo 1127 del Codice civile.Tanto più che, per l’articolo 1122, nell’unità di proprietà o uso individuale, il condomino non può eseguire interventi che rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio e degli interventi è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. E, dunque, la documentazione relativa alla sopraelevazione deve essere in possesso dell’amministratore; in mancanza, dovrà essere da lui richiesta all’amministrazione comunale.
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