Condominio

Scuola in condominio, del rumore risponde il legale rappresentante

di Patrizia Maciocchi

Il vociare di studenti e professori e l'uso continuo dell'ascensore, sono rumori che possono superare la soglia di tollerabilità. La Cassazione condanna il legale rappresentante della Cepu che non mette in atto gli accorgimenti per evitare i rumori molesti provenienti dall'appartamento adibito ad attività scolastica all'interno di un condominio. L'uso frequente dell'ascensore, le chiacchiere dei ragazzi nel pianerottolo e il via vai di studenti e di tutor, sono immissioni in grado di disturbare il riposo di più persone che abitano nel palazzo che ospita la sede in cui si svolgono i corsi di preparazione universitaria. La Cassazione (sentenza 1746) ha respinto il ricorso dell'amministratore di una sede Cepu, il quale respingeva ogni addebito, e contestava la condanna inflitta dalla Corte d'Appello basata, a suo dire, su una sorta di responsabilità oggettiva per il ruolo ricoperto. Il manager, infatti, negava di essere mai stato messo al corrente degli esposti e delle proteste dei condomini “sfiniti” dall'«emissione di onde sonore in grado di arrecare pregiudizio alla quiete pubblica», rumori che non avrebbe potuto comunque controllare perché prodotti da soggetti che non dipendevano dalla struttura.
La Cassazione non è d'accordo e avalla l'ammenda di 300 euro, oltre alle spese processuali, stabilita dalla Corte d'Appello, per il reato previsto dall'articolo 659 comma 1 del codice penale. I giudici di seconda istanza si erano basati su esposti, sulle testimonianze degli abitanti dello stabile e su un accertamento dell'Arpat, dal quale era emerso che durante il funzionamento l'ascensore produceva un rumore di 50 decibel e dunque il suo uso frequente diventava non sopportabile. A questo si aggiungeva «il complesso moltiplicarsi di voci, delle attese e delle discussioni tra i frequentatori del corso». Era abbastanza per disturbare anche chi non abitava nello stesso piano delle aule, tanto che una testimone aveva affermato di dover usare i tappi per le orecchie per riposare. Non passa la tesi dell'assenza di responsabilità per la mancata conoscenza delle lamentele. Il reato, infatti, può essere consumato anche con le condotte omissive. Senza una delega di funzioni al personale in servizio nella sede locale, spettava, dunque, al legale rappresentante adottare le misure organizzative per impedire il pregiudizio alla quiete pubblica. Per la Suprema corte sarebbe stato necessario modulare diversamente gli orari di lezione, limitando anche l'uso dell'ascensore dopo le 20 e impedire l'eccessiva durata delle soste nei pianerottoli. Accorgimenti possibili, come dimostrato dal fatto che quando una dipendente della sede locale aveva chiesto a studenti e professori di «adottare condotte meno rumorose» a causa delle lamentele, i disagi per i condomini erano diminuiti. Ma la pace era durata poco.

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