Condominio

In condominio bastano bilanci più essenziali di quelli per le società

di Patrizia Maciocchi

Per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale non serve che l’amministratore tenga la contabilità con il rigore previsto per i bilanci delle società, ma basta che dalla delibera sia possibile, per i condòmini, capire le voci di entrata e quelle di spesa, con le relative quote di ripartizione. La Corte di cassazione, con la sentenza 454 depositata l’11 gennaio, respinge il ricorso di un gruppo di condòmini che avevano impugnato la delibera per la parte in cui dava l’ok ai bilanci consuntivi riferiti a due anni.

Secondo i ricorrenti la documentazione era “fumosa” e inattendibile, perché alcune voci non erano conformi a quelle inserite nel bilancio consuntivo proposto in assemblea, e, inoltre, la Corte d’appello non aveva considerato che i due precedenti amministratori erano stati revocati per le irregolarità compiute. La Suprema corte giudica non decisiva la circostanza che i bilanci consuntivi approvati fossero stati predisposti da amministratori poi revocati per via giudiziale. Il provvedimento di revoca, adottato in camera di consiglio, ha infatti efficacia (ex articolo 741 del Codice di procedura civile) dalla data dell’inutile scadenza del termine per il reclamo. Di conseguenza «gli atti compiuti dall’amministratore in data anteriore a quella d’inizio dell’efficacia del provvedimento camerale dispositivo della sua revoca non sono viziati da alcuna automatica invalidità e continuano a produrre effetti e a essere giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio».

La Cassazione passa poi agli altri motivi di ricorso e li respinge. I giudici precisano che la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale non è subordinata al rispetto delle forme rigide previste per i bilanci delle società, ma basta che sia chiaro al condomino quanto basta: entrate, uscite e ripartizione delle spese. Né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale di assemblea o che siano oggetto di un analitico esame, al pari della documentazione giustificativa. Rientra, infatti, nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione, “fidandosi” dei dati forniti dall’amministratore «alla stregua della documentazione giustificativa». Spetta comunque all’assemblea approvare il conto consuntivo, confrontarlo con il preventivo o valutare l’opportunità di spese affrontate su iniziativa dell’amministratore.

Infine, la Cassazione ricorda che è una funzione tipica del consuntivo l’approvazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali. Si tratta di esborsi che non richiedono il preventivo nulla osta dell’assemblea. Il via libera alle spese è richiesto solo in sede di consuntivo, dove queste si accertano e si approva lo stato di ripartizione. Un ok definitivo che legittima l’amministratore ad agire contro i condòmini per il recupero. Nel caso esaminato la Cassazione ha accertato che le voci di spesa e di entrata erano comprensibili e non estranee alla gestione.

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