Condominio

Il giardino con servitù comunale resta aperto

di Giuseppe Bordolli

Non è legittimo il provvedimento dell’autorità comunale che per l’incapacità di contenere fenomeni di degrado e vandalismo impone ad un condominio la chiusura senza limiti di tempo di un giardino condominiale interno gravato da servitù di uso pubblico a favore del Comune.

È questo il principio affermato dal Tar Piemonte nella sentenza n. 1357/2016.

La vicenda prendeva l’avvio in un caseggiato dotato di un giardino condominiale interno che, in considerazione di una convenzione urbanistica (sulla cui base era stata rilasciata la concessione edilizia), veniva gravato da servitù di uso pubblico a favore del comune.

L’accesso pubblico al detto cortile interno avveniva attraverso i tre varchi pedonali.

A causa di atti vandalici, che avevano riguardato anche locale di un condomino affittato ad uso bar, la collettività condominiale richiedeva ed otteneva dal comune la possibilità di installare i cancelli necessari per chiudere i varchi di accesso dello spazio comune, almeno durante la notte. Nel tempo, però, esigenze di sicurezza portavano i condòmini a richiedere la chiusura temporanea dei cancelli che veniva prontamente disposta dall’autorità comunale.

Tuttavia le proteste dei titolari dei locali commerciali prospicenti al giardino, interessati a garantirne il libero accesso diurno di potenziali clienti, convinsero il comune ad una limitata riapertura dello spazio in questione.

Successivamente, però, con ordinanza urgente, motivata da ragioni di igiene e sicurezza pubblica, il sindaco ordinava la chiusura senza limiti di tempo dei cancelli di accesso.

Il condòmino proprietario del locale bar, anche nell’interesse del conduttore, impugnava il provvedimento davanti al Tar, rilevando come l’ordinanza urgente non potesse per legge combattere fenomeni di vandalismo che l’amministrazione ha il compito di fronteggiare attraverso gli strumenti ordinari di sorveglianza dell’ordine pubblico.

Queste considerazioni sono state pienamente condivise dal Tar che, in via preliminare, ha confermato la piena legittimazione del proprietario del bar ad impugnare il provvedimento al quale deve essere riconosciuto uno specifico interesse alla regolamentazione dell’utilizzo degli spazi condominiali, che prescinde dalla posizione del soggetto conduttore dei locali, in quanto riguarda i limiti di esercizio delle facoltà di godimento di uno spazio comune, cioè la tutela di ragioni destinate a perpetuarsi anche a seguito della cessazione del rapporto di locazione.

Nel merito i giudici amministrativi hanno ricordato come l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti sia legata ad alcuni presupposti quali, appunto, l’urgenza, l’imprevedibilità dell’evento, la temporaneità, in quanto la durata del provvedimento deve essere collegata al perdurare dello stato di necessità che ha imposto l’adozione del relativo atto.

Di conseguenza tali provvedimenti non possono essere adottati senza limiti di tempo per governare in modo stabile e strutturale i problemi di igiene e di sicurezza riscontrati nel corso degli anni in un area condominiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©