Condominio

Estratto conto al condòmino

di Luana Tagliolini

Per ottenere la documentazione bancaria del conto corrente intestato al condominio non sussiste un obbligo del condòmino di chiederla esclusivamente all’amministratore quanto, piuttosto, fargliene preventiva richiesta. E qualora, nonostante le ripetute richieste, l’amministratore non ottemperi, il condòmino ha diritto di ottenere quanto richiesto direttamente dall’istituto di credito.

Questa è la decisione con cui l’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Roma – con decisione n. 7960/2016, ha riconosciuto, alla proprietaria di una unità immobiliare inserita all’interno di un condominio, il diritto di ottenere, a proprie spese, dalla banca con cui intercorreva un rapporto di conto corrente con il condominio, copia della rendicontazione periodica.

Il condòmino, infatti, dopo aver chiesto, ripetutamente e invano all’amministratore la documentazione relativa agli estratti conto condominiali, rivolgeva la medesima istanza alla banca resistente, che, tuttavia, non evadeva la richiesta per mancanza dei presupposti di legittimazione attiva.

La banca riteneva che, in base all’articolo 1129, comma 7, del Codice civile - che recita: «ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica» - l’unico legittimato a richiedere la documentazione fosse l’amministratore del condominio.

Accogiendo il ricorso, però, il Collegio ha evidenziato che «Una interpretazione sistematica porta a escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata».

A dire del Collegio, quindi, per ottenere copia della documentazione bancaria, la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condòmino , di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (si vedano anche le decisioni 8817/2015 e 691/2015).

Nella fattispecie, essendo stato inutilmente assolto tale obbligo di preventiva richiesta all’amministratore, il ricorso è stato meritevole di accoglimento con conseguente condanna dell’intermediario al rilascio, a spese del richiedente, di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta.

In precedenti pronunce ante 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore dell’articolo 1129 novellato dalla legge 220/2012), l’Arbitro bancario finanziario (Abf) (decisione n. 1282 del 6 marzo 2013) aveva accolto le istanze di alcuni condòmini che avevano chiesto alla banca, senza ottenerle, le fotocopie dell’estratto conto condominiale; e in precedenza anche il Tribunale di Salerno (sentenza del 30 luglio 2007) disponeva che «ogni condòmino, in quanto “cliente” (…) deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto».

Con l’entrata in vigore della legge di riforma sul condominio, l’Arbitro bancario si era ancorato all’interpretazione letterale dell’espressione «per il tramite dell’amministratore», subordinando alla volontà dell’amministratore l’esercizio, da parte di ogni condòmino, del diritto di ottenere l’estratto conto bancario, tanto da negargli l’accesso diretto (decisione n. 400 del 22 gennaio 2014). Ma la decisione del Collegio di Roma offre uno spiraglio per invertire di nuovo la rotta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©